Il datore di lavoro provvede affinché:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all’interno dell’impresa ovvero dell’unità produttiva;
b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l’uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.
La segnaletica per la sicurezza è uno degli strumenti più utili per ridurre i rischi di infortunio sul lavoro perché viene posizionata in modo permanente o temporaneo in base alla tipologia di rischio e soprattutto in base alla persistenza del pericolo. Lo scopo della segnaletica è quello di allertare sulla presenza di un possibile pericolo o avvisare il lavoratore di non tenere comportamenti che potrebbero essere pericolosi per la propria salute e incolumità.
Da un punto di vista normativo la segnaletica per la sicurezza sul lavoro è regolata da:
Dlgs 493/96 che definisce la segnaletica per la sicurezza e la distingue in:
- segnaletica di avvertimento;
- segnaletica di divieto;
- segnaletica di obbligo;
- segnali di salvataggio;
- segnali antincendio;
Il Dlgs 81/08, con l’ articolo 161 e l’articolo 162 ha come obiettivo quello di rendere ancora più dettagliata la distinzione dei segnali, indicando i segnali utili a individuare aree pericolose, le disposizioni generali per i segnali di sicurezza, cartelli segnaletici e segnali luminosi;
La Normativa UNI/EN/ISO 7010/2012, che ha disposto l’obbligatorietà a livello europeo della normativa sulla segnaletica per la sicurezza.
Regolamento 1272/2008/CE sulla segnaletica di rischio chimico e biologico.