Il consenso a farsi fotografare (o riprendere) non corrisponde al consenso alla pubblicazione del materiale raccolto: al contrario, possiamo accettare che qualcuno riprenda la nostra immagine, ma non è detto che ciò implichi anche il consenso a diffonderla tramite internet.
Alcune notizie delle ultime settimane hanno portato ancora una volta l’attenzione al tema della protezione dei dati personali nell’utilizzo e nella pubblicazione di foto contenenti immagini personali, tema che diviene tanto più importante quando i soggetti ritratti sono minorenni.
Nel suo comunicato stampa del 25 agosto, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha ricordato ai media che, anche in ambito giornalistico, la normativa tutela i minori, sottolineando che il diritto del minore alla riservatezza è primario rispetto al diritto di critica e di cronaca.
In tema di immagini personali di minori, risulta poi interessante la recente sentenza n. 403/2020 del Tribunale di Chieti, che, nel contesto di un divorzio, ha prescritto a entrambi i genitori di evitare la pubblicazione di foto col figlio 17enne sui profili social, a meno che non abbiano ricevuto l’esplicito consenso del ragazzo.
Val la pena di cogliere l’occasione per estendere il focus comprendendo anche gli adulti, e chiarire alcuni elementi che sollevano frequentemente dubbi in materia di raccolta e trattamento di immagini personali.
Che tipo di dati sono le immagini?
Solitamente, le immagini che ritraggono le persone NON costituiscono dati sensibili o particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR, bensì semplici dati personali.
Fotografare ≠ pubblicare
Il consenso a farsi fotografare (o riprendere) non corrisponde al consenso alla pubblicazione del materiale raccolto: al contrario, possiamo accettare che qualcuno riprenda la nostra immagine, ma non è detto che ciò implichi anche il consenso a diffonderla tramite internet.
Come rispettare i diritti degli interessati?
Le persone hanno il diritto di restare non conosciute al pubblico, e devono pertanto potersi opporre alla pubblicazione del proprio ritratto. La pubblicazione, infatti, può sussistere solo in presenza di una base giuridica valida per il trattamento dell’immagine (tipicamente, il consenso dell’interessato, o il legittimo interesse del Titolare).
Escludendo il caso eccezionale di personaggi famosi o già noti al pubblico, è sempre buona norma poter provare il fatto che i soggetti siano stati informati e consenzienti sull’uso che sarà fatto della loro immagine.
Il criterio fondamentale è l’identificabilità del soggetto
Il consenso dell’interessato per la pubblicazione di un’immagine NON è necessario nei casi in cui sia impossibile riconoscere la persona (per la sua posizione, perché la foto si concentra solo su determinati dettagli anatomici, per le condizioni di luce, ecc.).
Quali regole in caso di manifestazioni pubbliche?
A condizione di non arrecare danni ad alcuno, è generalmente consentito scattare e pubblicare foto di persone in pubblico. L’oggetto principale dello scatto, tuttavia, non deve essere l’individuo ritratto, ma l’evento stesso: anche nel caso di eventi pubblici, infatti, la legge non autorizza la pubblicazione di foto di persone in primo piano, nel qual caso si suggerisce di acquisire il consenso esplicito delle persone ritratte, che sarà da considerarsi tanto più necessario quanto più queste risultino riconoscibili.
Il diritto di opposizione prima di tutto
In ogni caso, sia che gli interessati abbiano prestato il consenso alla pubblicazione, sia che questa sia avvenuta sulla base del legittimo interesse del Titolare, è sempre importante garantire la possibilità per gli interessati di avanzare eventuali richieste di opposizione.
Come comportarsi in caso di soggetti minorenni?
Chiudiamo questo breve compendio riprendendo il caso di soggetti minorenni: la regola generale è che il consenso dev’essere acquisito da entrambi i genitori o da chi eserciti la responsabilità genitoriale.