Sapevi che […]In caso di violazioni degli obblighi Antiriciclaggio il D.Lgs. 231/01 prevede Sanzioni Amministrative fino a € 1.000.000 e Sanzioni Penali fino a 3 anni di reclusione […].

Approfondiamo l’argomento insieme per scoprire le misure da adottare per ridurre il rischio della commissione di condotte di riciclaggio di denaro.

A titolo complementare agli articoli pubblicati precedentemente nel nostro blog riferenti alla norma 231, affronteremo nelle righe sottostanti l’argomento relativo all’antiriciclaggio.

Normative

Il 4 luglio 2017 è diventato applicabile Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che conteneva anche la Direttiva 2015/849/UE dettando disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche.

Il 4 ottobre 2019 entrambi normative sono state modificate ed integrate dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 il quale è entrato in vigore il 10 novembre 2019.

Con l’avvento delle normative sopracitate, la 231 ha imposto a diversi destinatari l’adozione di idonei e appropriati sistemi di gestione degli adempimenti Antiriciclaggio e l’implementazione di specifiche procedure interne per la prevenzione dei reati di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo.

Le procedure da adottare devono essere proporzionate al rischio di Riciclaggio individuato in base al tipo di Cliente, alla prestazione professionale, all’operazione, al prodotto e alle transazioni poste in essere.

In caso di controlli da parte dell’autorità competente i diversi destinatari devono sempre dimostrare che le misure adottate sono coerenti e commisurate ai specifici rischi di Riciclaggio rilevati.

Cosa si intende per riciclaggio

Il riciclaggio è il reimpiego dei profitti, derivanti da attività delittuose, in attività lecite di carattere commerciale e/o finanziario, che sfruttando la fungibilità del denaro, turbano la concorrenza tra imprese e inquinano l’economia mettendone a repentaglio la democraticità.

Costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente e se provenienti da attività criminose, le seguenti azioni:

  • La conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
  • L’occultamento e la dissimulazione dell’ubicazione, di disposizioni, di movimenti, di proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  • L’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  • La partecipazione a uno degli atti di cui ai punti precedenti, l’associazione per commettere tali atti, il tentativo di perpetrarli, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o il fatto di agevolarne l’esecuzione.

Cos’è il finanziamento del terrorismo

L’espressione indica qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte suindicate.

In questo senso dispone l’articolo 25 – quater e octies, del D.Lgs. 231. Nel seguito, l’estratto del articolo 25 – quater del riferito decreto.

 “1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell´ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie […]”

Riciclaggio e delitti tributari

Il riciclaggio e i delitti tributari previsti nell’articolo 25 – quinquiesdecies della normativa 231, quali l’evasione fiscale, l’emissione di fatture per attività inesistenti, ecc., sono fenomeni molto spesso tra loro collegati.

Tutti i delitti di carattere fiscale (anche il c.d. “guadagno in nero”) possono costituire il c.d. “reato-presupposto” del riciclaggio di denaro, con la conseguenza che saranno ad essi applicabili le norme volte a combattere il riciclaggio, norme che impongono l’obbligo di segnalazione alle autorità di vigilanza da parte delle banche, degli istituti di credito e degli altri soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2001), tra cui anche i commercialisti, notai e avvocati.

Obblighi per le società

Tutte le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust saranno tenuti all’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le imprese dovranno dunque comunicare alle Autorità i dati relativi alla proprietà e al controllo degli assetti aziendali posseduti, anche indirettamente; i dati così raccolti, verranno inseriti in apposite sezioni del Registro delle imprese a cui gli interessati avranno diritto di accesso dietro apposito processo di accreditamento.

Le banche e gli istituti di credito in genere, così come i commercialisti e gli altri soggetti obbligati, si dovranno astenere dall’instaurare, o interrompere se già instaurato, il rapporto professionale e/o eseguire operazioni o prestazioni professionali nel caso in cui siano, direttamente o indirettamente, coinvolte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio, o nei cui confronti non sia comunque possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l’identità.

Sanzioni applicati in caso di violazione degli obblighi

In caso di violazioni degli obblighi Antiriciclaggio il D.Lgs. 231/01 prevede Sanzioni Amministrative fino a € 1.000.000 e Sanzioni Penali fino a 3 anni di reclusione.

Il carattere autonomo e diretto della responsabilità da reato dell’ente, infatti, permette di aggredire direttamente il bene nel patrimonio di quest’ultimo senza stabilire a priori l’effettiva titolarità dello stesso, bastando l’accertamento della commissione di un delitto di riciclaggio (o di finanziamento del terrorismo) nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso da parte di un soggetto che abbia un rapporto qualificato con la persona giuridica, come anche un semplice fornitore.

La responsabilità degli enti da riciclaggio e finanziamento del terrorismo in base alle norme del Decreto 231/2001 finisce, pertanto, col perseguire un ulteriore obiettivo di politica criminale, in quanto scoraggia la stessa commissione dei delitti-presupposto, contrastando in modo più pervasivo rispetto al passato la possibilità di sfruttarne i proventi e di rimetterli nel circuito dell’economica legale [si veda, sul punto, D’Arcangelo, Il ruolo della responsabilità da reato degli enti nel contrasto al riciclaggio, 2008].

La minaccia delle sanzioni patrimoniali ed interdittive, e della confisca definitiva del patrimonio della società può, quindi, indurre gli enti (e, segnatamente, quelli esposti maggiormente al rischio di coinvolgimento in condotte di riciclaggio) ad adottare un idoneo ed efficace Modello 231 che contenga dei protocolli preventivi idonei a minimizzare il rischio della commissione di condotte di riciclaggio di denaro.

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