Nella sua accezione più ampia è una modalità attraverso la quale si esplica il nostro diritto all’identità personale: si oblia (si chiede di obliare) ciò che riteniamo non debba essere più parte della nostra identità personale.
Cosa è il diritto all’oblio?
Il diritto all’oblio può essere praticato attraverso la richiesta di rimozione delle informazioni personali che ci riguardano dalla loro pubblica circolazione. Per questo è equiparabile al diritto alla cancellazione, anche se, in realtà, sono diritti diversi tra loro: la pretesa di cancellazione delle nostre informazioni personali è una conseguenza dell’esercizio del diritto all’oblio; si può pretendere la cancellazione di dati personali anche per presupposti diversi.
Diritto all’oblio versus diritto alla cronaca – Il caso
Il Tribunale riscontrava che la finalità di cronaca giornalistica si fosse esaurita con la sentenza di patteggiamento, mancando altresì qualunque altro nuovo elemento che potesse attribuire attualità alla notizia, e condannava l’editore del quotidiano on line alla cancellazione della notizia.
Ciò considerato, importante riconoscere agli archivi giornalistici la presenza di copertura costituzionale, ovvero la loro intangibilità, fatto salvo il discrimine della veridicità del fatto.
Come secondo approdo, nell’accogliere in parte il ricorso, la Cassazione richiede che il Giudice del rinvio esamini, nel caso di specie, se il tempo trascorso dalla condanna possa essere considerato sufficiente a far maturare il diritto all’oblio ed ancora, nell’ottica di un bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco, se per la notizia vi fossero ancora persistenti e perduranti diritti di cronaca giudiziaria ovvero di archiviazione.
Solo dopo tale propedeutiche ed imprescindibili valutazioni, il Giudice del rinvio dovrà valutare l’applicazione della misura della deindicizzazione (e non la cancellazione) della notizia come misura di protezione del diritto all’oblio.