Nella sua accezione più ampia è una modalità attraverso la quale si esplica il nostro diritto all’identità personale: si oblia (si chiede di obliare) ciò che riteniamo non debba essere più parte della nostra identità personale.

Cosa è il diritto all’oblio?

Il diritto all’oblio può essere praticato attraverso la richiesta di rimozione delle informazioni personali che ci riguardano dalla loro pubblica circolazione. Per questo è equiparabile al diritto alla cancellazione, anche se, in realtà, sono diritti diversi tra loro: la pretesa di cancellazione delle nostre informazioni personali è una conseguenza dell’esercizio del diritto all’oblio; si può pretendere la cancellazione di dati personali anche per presupposti diversi.

Diritto all’oblio versus diritto alla cronaca – Il caso

La Corte di Cassazione (Sez.1 civile, ordinanza 19/05/2020, n. 9147) ha di recente affrontato un tema particolarmente spinoso, declinando i principi utili per bilanciare il diritto all’oblio con quello alla cronaca.
La decisione nasce da una vicenda piuttosto comune: un soggetto che aveva patteggiato una condanna ad otto mesi per truffa in pubbliche forniture (dispositivi medicali) adiva l’Autorità Giudiziaria citando in giudizio la testata giornalista online sulla base della persistenza in rete della notizia di cronaca relativa.

Il Tribunale riscontrava che la finalità di cronaca giornalistica si fosse esaurita con la sentenza di patteggiamento, mancando altresì qualunque altro nuovo elemento che potesse attribuire attualità alla notizia, e condannava l’editore del quotidiano on line alla cancellazione della notizia.

Ciò considerato, importante riconoscere agli archivi giornalistici la presenza di copertura costituzionale, ovvero la loro intangibilità, fatto salvo il discrimine della veridicità del fatto.

La Corte, invero, afferma che la finalità di archiviazione documentaristica è finalità compatibile con la prima finalità di trattamento del dato (cronaca) ed, inoltre, che tale finalità può essere intesa come “declinazione del diritto di informazione”.
A nulla vale, poi, eccepire il carattere digitale della testata giornalistica: imporre l’eliminazione della notizia dall’archivio digitale equivarrebbe a “strappare una pagina di un vecchio numero di un giornale custodito nell’archivio cartaceo”.

Come secondo approdo, nell’accogliere in parte il ricorso, la Cassazione richiede che il Giudice del rinvio esamini, nel caso di specie, se il tempo trascorso dalla condanna possa essere considerato sufficiente a far maturare il diritto all’oblio ed ancora, nell’ottica di un bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco, se per la notizia vi fossero ancora persistenti e perduranti diritti di cronaca giudiziaria ovvero di archiviazione.

Solo dopo tale propedeutiche ed imprescindibili valutazioni, il Giudice del rinvio dovrà valutare l’applicazione della misura della deindicizzazione (e non la cancellazione) della notizia come misura di protezione del diritto all’oblio.

Cosa è la deindicizzazione?

La deindicizzazione è strettamente connessa al Diritto all’oblio, in quanto ne rappresenta una forma di applicazione concreta, cui ricorrere quando le informazioni personali sono facilmente rintracciabili sul motore di ricerca.
In poche parole, l’interessato può chiedere la deindicizzazione del proprio nome dal motore di ricerca, ovvero la rimozione di tutti i risultati di ricerca correlati al suo nome e cognome: in questo modo, la ricerca del nominativo di un determinato soggetto non mostrerà alcun risultato o, perlomeno, verranno visualizzati solo le informazioni personali trattate nel rispetto della nuova normativa prevista in materia di Privacy.
Anche in questo caso si applica il bilanciamento tra i valori constituzionali, il limite dell’interesse pubblico alla permanenza in rete delle informazioni personali, dovendo l’esigenza del singolo soccombere innanzi a quella superiore della collettività.

Conclusione

Laddove il titolare lamenti la presenza sul web di una informazione che lo riguardi e la sua riemersione attraverso la consultazione di un motore di ricerca avviata tramite la digitazione sulla relativa query del proprio nome e cognome, la tutela del medesimo diritto va posta in bilanciamento con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e, quindi, del diritto di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, e può essere soddisfatta la “lamentela” del titolare medesimo, non attraverso la “cancellazione” da parte dell’Editore del quotidiano online, bensì attraverso la “deindicizzazione” dell’articolo da parte dei motori di ricerca generali.

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