Attrezzature di lavoro

Attrezzature di lavoro

Le verifiche periodiche

Le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro sono essenziali per garantire che ogni macchina o impianto venga utilizzato in condizioni di piena sicurezza. Questi controlli servono ad accertare che l’installazione sia stata eseguita secondo le istruzioni del costruttore, che lo stato di manutenzione e conservazione sia idoneo e che i dispositivi di protezione e controllo siano perfettamente funzionanti.

Il datore di lavoro, in quanto responsabile della sicurezza dei propri dipendenti, ha il dovere di garantire l’uso corretto delle attrezzature e di assicurarne il mantenimento in condizioni ottimali. Tra i suoi obblighi rientra anche la verifica periodica, da effettuare tramite un Soggetto Abilitato, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. Secondo quanto stabilito dall’articolo 71, comma 11 del Decreto Legislativo 81 del 2008, e come indicato nell’Allegato VII, le attrezzature soggette a verifica rientrano in tre grandi categorie: quelle destinate al sollevamento di cose, quelle per il sollevamento di persone e le attrezzature in pressione.

Affidarsi a Scanavino & Partners significa poter contare su un interlocutore unico e affidabile, in grado di gestire l’intero iter delle verifiche con competenza, tempestività e nel pieno rispetto delle disposizioni normative, semplificando la burocrazia e riducendo i tempi di gestione.

I vantaggi

Effettuare verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro non è soltanto un obbligo normativo, ma un investimento concreto in termini di sicurezza, produttività e affidabilità. Un sistema di controllo organizzato consente di prevenire situazioni di rischio, tutelare l’integrità degli operatori e garantire la continuità operativa delle attività aziendali. Adottare una gestione metodica delle attrezzature consente di anticipare eventuali criticità tecniche, ridurre l’esposizione a malfunzionamenti improvvisi e ottimizzare le risorse dedicate alla manutenzione.

Maggiore controllo sulla vita utile delle attrezzature

Riduzione dei guasti improvvisi e dei tempi di inattività

Migliore pianificazione degli interventi di manutenzione

Rafforzamento della cultura aziendale in tema di sicurezza

Come richiedere la verifica delle attrezzature di lavoro

Per garantire la piena conformità alle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza, la verifica delle attrezzature di lavoro segue un iter tecnico-amministrativo ben definito. Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare e immatricolare l’attrezzatura tramite il portale CIVA dell’INAIL, per poi procedere con la richiesta della prima verifica periodica. Le verifiche successive possono essere gestite autonomamente tramite soggetti abilitati. Un’attenta gestione della procedura e il rispetto delle scadenze previste consente di prevenire sanzioni e mantenere elevati standard di sicurezza in azienda.

Sollevamento cose e persone

Messa in servizio e numero di matricola

Il datore di lavoro deve registrare l’attrezzatura sul portale CIVA attraverso la denuncia di messa in servizio. A seguito dell’invio della pratica, l’INAIL assegna un numero di matricola identificativo che accompagnerà l’attrezzatura in tutte le verifiche successive.

Prima verifica periodica con Soggetto Abilitato

Dopo la registrazione, il datore di lavoro inoltra tramite CIVA la richiesta della prima verifica, indicando il nominativo di un soggetto abilitato. Qualora, trascorsi 45 giorni, non vi sia risposta da parte dell’INAIL, l’azienda può affidare direttamente l’incarico al soggetto indicato.

Verifiche periodiche successive

Dopo la prima verifica, il datore di lavoro può incaricare direttamente un soggetto abilitato per le verifiche successive, anche in alternativa a enti pubblici. Se l’attrezzatura ha oltre vent’anni, è consigliata – e talvolta obbligatoria – una verifica strutturale eseguita da un ingegnere qualificato.

Attrezzature in pressione

Messa in servizio e numero di matricola

Il datore di lavoro effettua la denuncia di messa in servizio e immatricolazione dell’attrezzatura attraverso il portale CIVA. Per alcune tipologie, è necessario richiedere anche la verifica di messa in servizio, che dovrà essere svolta dall’INAIL territorialmente competente.

Prima verifica periodica

Una volta completata l’immatricolazione, il datore di lavoro richiede tramite CIVA la prima verifica periodica, indicando un soggetto abilitato. Se, dopo 45 giorni dalla richiesta, l’INAIL non interviene, il datore di lavoro è autorizzato ad affidare l’esecuzione direttamente al soggetto designato.

Verifiche periodiche successive

Le verifiche successive possono essere eseguite da un soggetto abilitato incaricato direttamente dal datore di lavoro. Per attrezzature costruite o verificate da oltre 10 anni, è previsto un controllo spessimetrico preliminare per accertarne l’integrità prima della verifica.

Con le verifiche delle attrezzature di lavoro, tuteli persone e processi, assicuri la conformità normativa e previeni fermi imprevisti.

Attrezzature di lavoro: Servizi, Costi e Aree

Tutti i nostri servizi

Scanavino & Partners supporta le aziende nell’adempimento degli obblighi normativi, offrendo una gamma completa di servizi per garantire che le attrezzature di lavoro siano sicure e conformi alle leggi vigenti. I nostri servizi includono:​

  • Classificazione delle attrezzature: attraverso sopralluoghi e controlli documentali, identifichiamo e cataloghiamo le attrezzature presenti in azienda.​
  • Redazione delle pratiche CIVA: prepariamo e gestiamo la documentazione necessaria per la denuncia di messa in servizio e la richiesta di verifiche periodiche tramite il portale CIVA.​
  • Verifiche strutturali ventennali: collaboriamo con ingegneri qualificati per effettuare controlli approfonditi sulle attrezzature con più di vent’anni di servizio.​
  • Consulenza sulla Direttiva Macchine: forniamo assistenza nella redazione dei fascicoli tecnici e nell’ottenimento della certificazione CE tramite organismi notificati.​
  • Controlli periodici su funi e catene: effettuiamo ispezioni trimestrali e semestrali per garantire l’integrità e la sicurezza dei componenti di sollevamento.​
  • Controlli spessimetrici: utilizziamo personale esperto con patentini CND per misurare lo spessore dei materiali e valutare l’usura delle attrezzature in pressione.​
  • Consulenza sulla Direttiva PED: assistiamo le aziende nell’adeguamento alle normative relative alle attrezzature a pressione, collaborando con organismi notificati.​
  • Taratura delle valvole: eseguiamo controlli e tarature delle valvole di sicurezza presso banchi prova certificati.​

Costi delle Verifiche

Il costo delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro è disciplinato da un tariffario ufficiale stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo tariffario viene aggiornato con cadenza biennale, tenendo conto degli indici ISTAT che monitorano l’andamento dei costi nel settore tecnico e dei servizi.

L’ultimo aggiornamento è stato introdotto con la Nota ministeriale n. 14843 del 20 novembre 2024, che ha ridefinito i valori economici applicabili alle attività ispettive, tenendo conto delle variazioni del contesto economico e dei maggiori oneri operativi a carico dei soggetti abilitati. Le tabelle aggiornate sono disponibili sul portale ufficiale dell’INAIL nella sezione dedicata ai Soggetti Abilitati, consultabile pubblicamente.

Aree di verifica coperte

Scanavino & Partners offre servizi di verifica su diverse tipologie di attrezzature, tra cui:​

  • Attrezzature per il sollevamento di materiali: apparecchi con portata massima superiore ai 200 kg non azionati a mano, inclusi apparecchi mobili, trasferibili e fissi di sollevamento materiali, carrelli semoventi a braccio telescopico e idroestrattori a forza centrifuga.​
  • Attrezzature per il sollevamento di persone: scale aeree a inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato o manuale, ponti sospesi e relativi argani, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, ascensori e montacarichi da cantiere.​
  • Attrezzature in pressione: recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0.5 bar, generatori di vapore d’acqua, generatori di acqua surriscaldata, tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi, generatori di calore per impianti di riscaldamento con potenzialità superiore a 116 kW, forni per le industrie chimiche e affini, e insiemi certificati CE come previsto dal decreto legislativo n. 39 del 25 febbraio 2000.​

Attrezzature di lavoro: Servizi, Costi e Aree

Tutti i nostri servizi

Scanavino & Partners supporta le aziende nell’adempimento degli obblighi normativi, offrendo una gamma completa di servizi per garantire che le attrezzature di lavoro siano sicure e conformi alle leggi vigenti. I nostri servizi includono:​

  • Classificazione delle attrezzature: attraverso sopralluoghi e controlli documentali, identifichiamo e cataloghiamo le attrezzature presenti in azienda.​
  • Redazione delle pratiche CIVA: prepariamo e gestiamo la documentazione necessaria per la denuncia di messa in servizio e la richiesta di verifiche periodiche tramite il portale CIVA.​
  • Verifiche strutturali ventennali: collaboriamo con ingegneri qualificati per effettuare controlli approfonditi sulle attrezzature con più di vent’anni di servizio.​
  • Consulenza sulla Direttiva Macchine: forniamo assistenza nella redazione dei fascicoli tecnici e nell’ottenimento della certificazione CE tramite organismi notificati.​
  • Controlli periodici su funi e catene: effettuiamo ispezioni trimestrali e semestrali per garantire l’integrità e la sicurezza dei componenti di sollevamento.​
  • Controlli spessimetrici: utilizziamo personale esperto con patentini CND per misurare lo spessore dei materiali e valutare l’usura delle attrezzature in pressione.​
  • Consulenza sulla Direttiva PED: assistiamo le aziende nell’adeguamento alle normative relative alle attrezzature a pressione, collaborando con organismi notificati.​
  • Taratura delle valvole: eseguiamo controlli e tarature delle valvole di sicurezza presso banchi prova certificati.​

Costi delle Verifiche

Il costo delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro è disciplinato da un tariffario ufficiale stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo tariffario viene aggiornato con cadenza biennale, tenendo conto degli indici ISTAT che monitorano l’andamento dei costi nel settore tecnico e dei servizi.

L’ultimo aggiornamento è stato introdotto con la Nota ministeriale n. 14843 del 20 novembre 2024, che ha ridefinito i valori economici applicabili alle attività ispettive, tenendo conto delle variazioni del contesto economico e dei maggiori oneri operativi a carico dei soggetti abilitati. Le tabelle aggiornate sono disponibili sul portale ufficiale dell’INAIL nella sezione dedicata ai Soggetti Abilitati, consultabile pubblicamente.

Aree di verifica coperte

Scanavino & Partners offre servizi di verifica su diverse tipologie di attrezzature, tra cui:​

  • Attrezzature per il sollevamento di materiali: apparecchi con portata massima superiore ai 200 kg non azionati a mano, inclusi apparecchi mobili, trasferibili e fissi di sollevamento materiali, carrelli semoventi a braccio telescopico e idroestrattori a forza centrifuga.​
  • Attrezzature per il sollevamento di persone: scale aeree a inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato o manuale, ponti sospesi e relativi argani, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, ascensori e montacarichi da cantiere.​
  • Attrezzature in pressione: recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0.5 bar, generatori di vapore d’acqua, generatori di acqua surriscaldata, tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi, generatori di calore per impianti di riscaldamento con potenzialità superiore a 116 kW, forni per le industrie chimiche e affini, e insiemi certificati CE come previsto dal decreto legislativo n. 39 del 25 febbraio 2000.​

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FAQs

Obblighi normativi e responsabilità

L’articolo 71 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro l’obbligo di mettere a disposizione attrezzature sicure, adeguate al lavoro da svolgere e mantenute in perfetta efficienza. Rientrano tra i suoi doveri anche la messa in servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la verifica periodica delle attrezzature indicate nell’Allegato VII.
Il responsabile delle attrezzature di lavoro è sempre il datore di lavoro, che ha il compito di garantirne l’idoneità, la sicurezza d’uso e il corretto mantenimento in conformità alla normativa vigente.
Anche in questo caso, la responsabilità ricade sul datore di lavoro, che deve assicurare la manutenzione regolare delle attrezzature. L’intervento può essere svolto da personale interno formato o da tecnici esterni qualificati, purché le operazioni siano tracciabili e conformi alle indicazioni del costruttore.
Il mancato rispetto degli obblighi di verifica può comportare sanzioni amministrative e penali. In caso di incidente, il datore di lavoro potrebbe essere ritenuto civilmente e penalmente responsabile per omessa vigilanza e mancata adozione delle misure di sicurezza.

Verifiche periodiche e procedure

Sono soggette a verifica tutte le attrezzature indicate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, tra cui rientrano apparecchi per il sollevamento di materiali o persone e attrezzature in pressione. L’elenco dettagliato specifica le caratteristiche tecniche e la portata minima per l’obbligatorietà del controllo.
La prima verifica periodica può essere richiesta solo dopo aver completato la procedura di immatricolazione dell’attrezzatura tramite il portale CIVA. Tuttavia, la scadenza per effettuarla non è immediata, ma varia in base alla periodicità definita per ciascuna tipologia di attrezzatura, che si calcola a partire dalla data indicata nella dichiarazione di conformità CE. Ad esempio, se un’attrezzatura con marcatura CE datata 2025 viene immatricolata oggi, la sua prima verifica dovrà essere eseguita in base alla periodicità prevista: nel caso di una piattaforma di lavoro elevabile (PLE), sarà dopo un anno; per un carroponte, potrebbe essere dopo tre anni. Ogni attrezzatura ha una frequenza di verifica specifica, determinata da parametri come l’anno di fabbricazione, la destinazione d’uso e la categoria di rischio.
La periodicità dipende dalla tipologia di attrezzatura e dalle condizioni d’uso. I tempi standard sono indicati nell’Allegato VII e variano tra uno e cinque anni.
Sì, per le verifiche successive alla prima, il datore di lavoro può affidare l’incarico direttamente a un Soggetto Abilitato presente nell’elenco nazionale dell’INAIL. Per la prima verifica, è comunque possibile indicare il nominativo nella domanda tramite CIVA.

Figure coinvolte e controlli specifici

Le attrezzature vengono verificate da enti pubblici come INAIL o ASL, oppure da Soggetti Abilitati iscritti nell’elenco nazionale predisposto dal Ministero del Lavoro. La scelta dipende dalla tipologia di verifica e dalla fase (prima o successiva).
Il datore di lavoro è tenuto a controllare regolarmente lo stato degli strumenti e dei DPI utilizzati. L’idoneità deve essere verificata attraverso controlli interni o mediante professionisti qualificati, secondo le indicazioni del fabbricante e le norme tecniche applicabili.
Un Soggetto Abilitato deve possedere specifici requisiti tecnico-organizzativi stabiliti dal DM 11/04/2011, tra cui esperienza documentata, personale tecnico qualificato, strumentazione idonea e un sistema di gestione conforme. L’abilitazione viene concessa dal Ministero del Lavoro e ha validità quinquennale, rinnovabile.
L’INAIL è l’ente pubblico incaricato delle prime verifiche periodiche. Gestisce il portale CIVA per la raccolta delle denunce di messa in servizio e l’invio delle richieste di verifica. Se non interviene entro 45 giorni, il datore di lavoro può rivolgersi autonomamente a un Soggetto Abilitato.