La normativa ha identificato alcuni livelli di intensità del rumore, al di sopra dei quali il datore di lavoro è chiamato ad adoperarsi per ridurre il rischio per il lavoratore, e dei livelli di esposizione ovvero dei valori di intensità del rumore che non devono essere superati perché altrimenti vanno a rappresentare un rischio per la salute);
Di questi limiti ed altri fattori rilevanti del rischio rumore parleremo oggi in questo articolo!
Definizione Rumore
Il rumore è un suono con caratteristiche di frequenza, livello e variabilità nel tempo che lo rendono problematico per l’orecchio umano, fastidioso. Propriamente la percezione di rumore è in realtà la percezione di una pressione sonora, ossia la variazione di pressione atmosferica dovuta all’onda sonora.
L’apparato uditivo umano percepisce tale pressione e la trasmette 5 al cervello dopo averla convertita in segnali elettrici. L’unità di misura con cui identifichiamo il rumore è il decibel (dB). L’orecchio umano è in grado di percepire suoni/rumori variabili tra la soglia di udibilità (circa 10dB) e la soglia del dolore (circa 140/150 dB).
Incidenti sul lavoro
Gli effetti sulla salute dovuti ad una esposizione a rumore possono essere molto diversi, in relazione al tipo di rumore, ai tempi di esposizione e alle condizioni di esposizione.
Possono registrarsi casi di ridotta/mancata capacità uditiva monolaterale (ad un solo orecchio) nel caso di traumi acustici acuti, questo è il caso di eventi accidentali, come ad esempio una forte esplosione, che determina un danno asimmetrico ad uno degli apparati uditivi del lavoratore, questa situazione rientra nella definizione di “infortunio sul lavoro” e viene quindi denunciata e riconosciuta come tale.
Rischi a lungo termine, ovvero malattie professionali
Secondo l‘INAIL, tra le principali malattie professionali denunciate ed indennizzate, troviamo ancora oggi le ipoacusie da rumore, ovvero la riduzione della capacità uditiva causata dalle esposizioni a rumore.
L’ipoacusia da rumore provoca lesioni all’orecchio interno, viene danneggiato il giro basale della coclea (zona deputata alla ricezione delle frequenze acute tra 3000 e 4000 Hz).
Questa malattia professioanle può instaurarsi in esposizioni croniche, si vanno a considerare gli effetti sulla salute provocati da una esposizione protratta nel tempo, per 8 ore al giorno per 40 ore settimanali per anni, per esempio.
Gli effetti uditivi di questo tipo di esposizione possono portare ad una fatica uditiva che nel tempo degenera in ipoacusia e sordità vera e propria, con compromissione degli scambi verbali, comunemente di tipo bilaterale.
Gli effetti del rumore non sono però esclusivamente di natura uditiva, sono documentati casi di effetti sul sistema nervoso (alterazioni del comportamento, nervosismo, difficoltà di attenzione e concentrazione) sull’apparato digestivo, endocrino, respiratorio, circolatorio, sul senso dell’equilibrio e del movimento e sul tono muscolare in generale.
I fattori che condizionano fortemente gli effetti sulla salute registrabili sono l’età, eventuali traumi subiti, l’intensità e il tempo di esposizione al rumore, l’assunzione di farmaci ototossici, eventuali infezioni, concomitante esposizione a sostanze ototossiche (come ad esempio alcuni solventi organici, alcuni metalli pesanti etc.).
Ambienti di lavoro con rischio rumore
Gli ambienti di lavoro coinvolti in questo tipo di rischio sono numerosi, tra questi i settori che secondo L’Unione Europea vengono considerati prioritari sono:
• TRASPORTI, in particolare tutti i contesti aeroportuali e i trasporti su strada.
• COSTRUZIONI, in particolare l’attività cantieristica
• AGRICOLTURA, PESCA, SELVICOLTURA, soprattutto per l’utilizzo di macchinari rumorosi (trattori, trebbiatrici, seghe elettriche, …)
• PRODUZIONE INDUSTRIALE DI ALIMENTI E BEVANDE
• INDUSTRIA ESTRATTIVA
• INDUSTRIA DEL LEGNO
• METALLURGIA
• ISTRUZIONE, in particolari attività
• SPETTACOLO, si pensi ai concerti rock
• SERVIZI, tra cui i call center
Tutela del lavoratore
Al fine di tutelare il lavoratore ed eliminare o ridurre il rischio da rumore in ambiente di lavoro, il datore di lavoro, in base al D.Lgs.81/2008 TitoloVIII,capo II, ha l’obbligo di:
– Provvedere all’eliminazione o la riduzione al più basso valore tecnicamente possibile del rumore in ambiente di lavoro, proponendo la sostituzione di macchinari e/o procedure obsolete o particolarmente rumorose
– Eseguire la valutazione dell’esposizione e quindi la valutazione del rischio per comprendere come, e in quale misura, il lavoratore è esposto, e conseguentemente a quali rischi per la salute potrebbe essere soggetto.
– Nel caso in cui vengo individuate condizioni rischiose devono essere adottate prima tutte le misure collettive di tutela (insonorizzazione locali e/o macchinari, separazione di macchinari e/o procedure rumorose)
– Qualora i livelli di rumore ambientale risultassero ancora al di sopra dei valori consentiti dalla legge dovranno essere forniti dei Dispositivi di protezione individuale (tappi auricolari, cuffie,…)
Ai fini della valutazione dell’esposizione bisognerà comprendere quanto l’attività che svolgono i diversi operatori determini in effetti una esposizione a rumore, in presenza ad esempio di un macchinario rumoroso potrebbero esserci situazioni espositive diverse per diversi lavoratori in base al tempo di lavoro che il singolo lavoratore svolge in prossimità del macchinario.
Quindi la valutazione dell’esposizione parte dalla analisi ambientale dei livelli sonori di rumore presenti nei diversi ambienti e propriamente nelle diverse postazioni di lavoro, per quanto possibile, ma andrà poi ponderata rispetto al reale tempo di esposizione dei singoli ed ovviamente alle 8 ore di lavoro.
Valutazione del rischio rumore
La normativa ha identificato alcuni livelli di intensità del rumore, al di sopra dei quali il datore di lavoro è chiamato ad adoperarsi per ridurre il rischio per il lavoratore, e dei livelli di esposizione ovvero dei valori di intensità del rumore che non devono essere superati perché altrimenti vanno a rappresentare un rischio per la salute);
I limiti vengono definiti rispetto ad :
– una esposizione giornaliera al rumore (Lex8h espresso in dB(A): valore medio dei livelli di esposizione giornaliera a rumore per una giornata lavorativa nominale di 8h, come definito dalla norma ISO 1999:1990)
-una esposizione settimanale a rumore (Lex,w espresso in dB(A): valore medio dei livelli di esposizione giornaliera a rumore per una settimana lavorativa nominale di 5 giornate lavorative di 8h, come definito dalla norma ISO 1999:1990).
Il valore inferiore di azione è stato fissato dal legislatore in Lex,8h pari a 80dB(A), un livello superiore di azione Lex,8h pari a 85dB(A), un livello limite di esposizione professionale Lex,8h pari a 87dB(A).
Verrà eseguita la misurazione ambientale dei livelli di rumore, attraverso l’utilizzo del fonometro e verrà redatta una corrispondente relazione tecnica che dovrà confrontare i valori medi ponderati nel tempo rilevati dallo strumento con i valori di azione e con il valore del limite di esposizione professionale.
In seguito alla misurazione dei livelli di rumore e il confronto con I valori stabiliti, la legge prevede i seguenti obblighi per il datore di lavoro.
Nei locali di riposo il rumore deve essere ridotto a livelli compatibili con lo scopo del locale.
La normativa richiede che la valutazione del rischio rumore venga ripetuta ogni 4 anni.
Formazione, informazione, addestramento
Va fatta ai lavoratori ed ai loro rappresentanti in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
1. alle misure adottate;
2. all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione;
3. ai risultati della misurazione dei livelli di esposizione al rumore;
4. alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute;
5. alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
6. alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione;
7. all’uso corretto di adeguati DPI e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso
Misure di prevenzione e protezione dal rischio rumore
I Dispositivi di Protezione Individuale
I D.P.I. (acr. Dispositivi di Protezione Individuale) per la protezione dell’udito devono essere in grado di attenuare l’intensità del rumore che il lavoratore percepisce ma non devono compromettere la possibilità per il lavoratore di comprendere/ sentire eventuali segnali di avvertimento di emergenza (sirene antincendio ad esempio). Le caratteristiche tecniche degli otoprotettori possono essere molto diverse:
• tappi/ inserti auricolari: consistono in inserti in gomma, plastica o poliuretano che vengono inseriti nel condotto uditivo;
• cuffie, conchiglie che coprono le orecchie e creano un contatto ermetico con la testa per mezzo di cuscinetti morbidi, sono rivestite di materiale fonoassorbente.
Ciascun dispositivo possiede capacità diversa di attenuare l’intensità del rumore in relazione alle specifiche frequenze e andranno quindi scelti in base alle necessità degli ambienti, delle lavorazioni, delle mansioni.
Tutti i dispositivi di protezione individuale per il rumore appartengono alla seconda categoria e per legge è previsto che venga realizzato un addestramento all’utilizzo corretto di questi DPI.
La sorveglianza sanitaria
Come illustrato il medico competente viene nominato quando in un ambiente di lavoro si ha il superamento del primo livello di azione (80 dB), la sorveglianza sanitaria prevederà visite su richiesta dei lavoratori e, superato il secondo livello di azione (85 dB), visite periodiche; il medico competente definirà il protocollo sanitario con particolare riguardo alla valutazione della capacità uditiva, anche avvalendosi di esami strumentali opportuni (audiometrie).
Se emerge in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvederà a:
• a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi • b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi • c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio. Il medico competente riporta nella cartella sanitaria e di rischio i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. |