Quali sono le novità inerenti alla rendicontazione annuale? Chi è obbligato a compilare il bilancio sociale? Scopriamolo insieme!  

Il bilancio di sostenibilità diventa obbligatorio non solo per gli enti di interesse pubblico e per le PMI, bensì, per gli ETS e per le imprese sociali.

Scopriamo insieme quali sono i nuovi soggetti obbligati:

Gli enti del Terzo settore (ETS) con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (art. 14, comma 1 decreto legislativo n. 117/2017).

Tutti i centri di servizio per il volontariato indipendentemente dalle dimensioni economiche della loro attività (art. 61, comma 1, lettera l, decreto legislativo n. 117/2017);.

Le imprese sociali (art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017), ivi comprese le cooperative sociali.

I gruppi di imprese sociali (con l’obbligo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017, di redigerlo in forma consolidata).

Come funziona

Il bilancio sociale è redatto dall’Ets secondo le linee guida adottate con decreto Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”.

Tali linee guida intervengono su alcuni principi di redazione del bilancio sociale:

  • completezza: vanno identificati tutti i principali stakeholder e, quindi, inserite solamente le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell’andamento dell’ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare le valutazioni e le decisioni degli stakeholder;
  • rilevanza: inserire senza omissioni tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte degli stakeholder;
  • trasparenza: vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni;
  • neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, documentando quindi aspetti positivi e negativi;
  • competenza di periodo: vanno documentati attività e risultati dell’anno di riferimento;
  • comparabilità: vanno inseriti, per quanto possibile, dati che consentano il confronto temporale (come un certo dato varia nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori o enti)
  • chiarezza: è necessario un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza tecnica;
  • veridicità e verificabilità: va fatto riferimento alle fonti utilizzate;
  • attendibilità: è necessario evitare sovrastime o sottostime e presentare dati incerti come se fossero certi;
  • autonomia: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazione del bilancio, ad essi va garantita autonomia e indipendenza nell’esprimere giudizi.
Accanto a tali principi, le linee guida individuano i contenuti minimi che ciascun bilancio sociale deve contenere, definendo così la struttura dei capitoli che lo compongono, ossia:
  • metodologia adottata: criteri di redazione del bilancio ed eventuale modifica dei criteri rispetto agli anni precedenti;
  • informazioni generali sull’ente: anagrafica, area territoriale e ambito di attività, missione, relazione con altri enti e informazioni sul contesto di riferimento;
  • governance: dati su base sociale e sistema di governo e di controllo dell’ente, aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione, identificazione degli stakeholder; alle imprese sociali diverse dagli enti religiosi e dalle cooperative a mutualità prevalente è inoltre richiesto di descrivere le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti; le cooperative a mutualità prevalente (e quindi tutte le cooperative sociali) assolvono già di per sé questo obbligo attraverso i meccanismi di coinvolgimento tipici della forma cooperativa;
  • persone: consistenza e dati di dettaglio su lavoratori e volontari, contratti di lavoro adottati, attività svolte, struttura dei compensi (tra cui i dati sui differenziali retributivi, documentando che la retribuzione più alta non è maggiore di più di otto volte rispetto alla più bassa) e modalità di rimborso ai volontari. In particolare, sono previste forme di pubblicità specifica per i compensi ad amministratori e dirigenti;
  • attività: informazioni quantitative e qualitative sulle attività realizzate, sui destinatari diretti e indiretti e per quanto possibile sugli effetti, indicando il raggiungimento o meno degli obiettivi programmati e i fattori che ne hanno facilitato o reso difficile il conseguimento. Vanno indicati gli elementi che rischiano di compromettere il raggiungimento delle finalità dell’ente e le azioni messe in atto per contrastare tale evenienza;
  • situazione economica e finanziaria: provenienza delle risorse economiche, con separata indicazione dei contributi pubblici e privati, informazioni sulle attività di raccolta fondi, eventuali criticità gestionali e azioni intraprese per mitigarle;
  • altre informazioni: contenziosi, impatto ambientale (se pertinente), informazioni su parità di genere, rispetto dei diritti umani, prevenzione della corruzione;
  • monitoraggio svolto dall’organo di controllo: modalità di effettuazione ed esiti.

Obblighi e divieti

Le imprese sociali devono depositare il bilancio sociale presso il registro delle imprese, contestualmente al bilancio di esercizio, e pubblicarlo sul proprio sito internet. I sindaci, organo di controllo interno, attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Inoltre, l’impresa sociale deve dare conto del rispetto del limite massimo di differenza retributiva tra lavoratori dipendenti posto dalla legge: tale differenza non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Anche gli altri enti del Terzo settore devono dare conto del rispetto di tale limite di differenza retributiva, indicandolo nel bilancio sociale o nella relazione di missione.

Le imprese sociali devono dare altresì conto, nell’ambito del bilancio sociale, delle forme di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri stakeholder, da attuarsi in conformità al proprio statuto e/o regolamento. Tale incombenza diviene superflua per le imprese sociali costituite in forma di cooperativa a mutualità prevalente, dal momento che tale configurazione già di per sé assicura la piena partecipazione degli associati coinvolti nello scambio mutualistico.

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