Direttiva CSRD

La proposta di “Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)” introdurrà importanti novità in tema di rendicontazione della sostenibilità aziendale, nello specifico:

  • Estende l’obbligo della rendicontazione di sostenibilità*
  • Richiede la verifica delle informazioni fornite da parte di ente terzo indipendente (asseverazione fatta da società di revisione o di attestazione della conformità) così come già previsto dalla normativa italiana;
  • Impone l’obbligo dell’inserimento della rendicontazione non finanziaria all’interno del documento relativo alla Relazione sulla Gestione (arrivando a formare di fatto un documento unico con il bilancio d’esercizio e relativi allegati).

*Ci teniamo a sottolineare che l’intera Supply Chain dei soggetti sotto elencati dovrà essere sostenibile. Ovvero, i relativi fornitori pur non essendo formalmente obbligati, saranno tenuti ad adeguarsi alla normativa per lavorare nella filiera.

Soggetti profit

Secondo il Decreto Legislativo del 30.12.2016 n. 254 – Art. 3 comma 1, i soggetti profit obbligati alla rendicontazione sono:
1) Gli enti di interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall’articolo 3, qualora abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

  • totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
  • totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;

2) Gli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall’articolo 4.
3) Il Decreto prevede, inoltre, che anche tutte le altre imprese non sottoposte all’obbligo possano presentare una dichiarazione di carattere non finanziario in forma volontaria sugli ambiti indicati nell’art.3 del Decreto, prevedendo per le PMI forme semplificate. Infatti, le dichiarazioni delle imprese con meno di 250 dipendenti, a differenze delle altre, possono essere considerate in conformità con la normativa senza soggiacere alle disposizioni sui controlli.

Soggetti no-profit

Tale obbligo si estende alle imprese sociali ed ETS, in particolare:

  1. Gli enti del Terzo settore (ETS) con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (art. 14, comma 1 decreto legislativo n. 117/2017);
  2. Tutti i centri di servizio per il volontariato indipendentemente dalle dimensioni economiche della loro attività (art. 61, comma 1, lettera l, decreto legislativo n. 117/2017);
  3. Le imprese sociali (art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017), ivi comprese le cooperative sociali;
  4. I gruppi di imprese sociali (con l’obbligo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017, di redigerlo in forma consolidata).

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