Nel maggio 2024 abbiamo pubblicato un articolo approfondito dedicato alla prima bozza del Nuovo Accordo Stato Regioni Sicurezza.
Con il passare dei mesi, il percorso normativo è andato avanti e il 17 aprile 2025 è stato approvato un nuovo testo ufficiale dalla Conferenza Stato-Regioni.

Le informazioni contenute in questo aggiornamento si basano sul testo allegato al report della Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che rappresenta la versione definitiva dell’accordo, in attesa della pubblicazione formale in Gazzetta Ufficiale.

Questa nuova versione conferma molte delle novità anticipate lo scorso anno, ma introduce anche ulteriori dettagli fondamentali per l’organizzazione dei corsi, la gestione della formazione a distanza, la validazione delle competenze e la documentazione obbligatoria.
Vediamo quindi nel dettaglio tutte le principali novità che cambieranno il modo di fare formazione sulla sicurezza in Italia.

Formazione obbligatoria: le principali novità

Tra i corsi che subiscono i cambiamenti più significativi troviamo quelli rivolti ai Datori di Lavoro, agli operatori di Carroponte e agli addetti che operano in Spazi Confinati. Questi corsi avranno nuove durate, modalità di svolgimento e criteri di verifica più rigorosi.

Ecco una sintesi:

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Non perdere l’occasione di aggiornarti correttamente alle nuove regole!

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Organizzazione dei corsi: Cosa cambia con l’Accordo Stato Regioni Sicurezza Lavoro 2025

Ogni soggetto formatore dovrà:

  • Predisporre un progetto formativo dettagliato
  • Ammettere un massimo di 30 partecipanti alle lezioni teoriche
  • Mantenere un rapporto massimo di 1 istruttore ogni 6 partecipanti nelle parti pratiche
  • Tenere registro presenze cartaceo o elettronico
  • Verificare almeno il 90% di frequenza dei partecipanti
  • Redigere verbali di verifica finale
  • Rilasciare attestati validi al superamento della verifica finale

Modalità di erogazione della formazione

Il nuovo accordo stabilisce che la formazione potrà essere svolta tramite:

  • Presenza fisica
  • Videoconferenza sincrona
  • E-learning certificato
  • Modalità mista (blended learning)

L’uso dello smartphone è esplicitamente vietato, favorendo l’uso esclusivo di PC o tablet personali per ciascun discente.

Requisiti tecnologici per la formazione online

Un aspetto innovativo dell’Accordo Stato Regioni Sicurezza Lavoro 2025 riguarda le tecnologie ammesse nella formazione a distanza. Sono previsti obblighi molto rigidi:

  • È vietato l’uso dello smartphone durante le sessioni.
  • Ogni partecipante deve collegarsi con un PC o tablet ad uso esclusivo.
  • Le piattaforme e-learning devono permettere la tracciabilità completa delle attività didattiche, dei test e della partecipazione.

Questo serve a garantire la qualità reale della formazione, impedendo scorciatoie o partecipazioni multiple dallo stesso dispositivo.

E-learning: nuove direttive dell’Accordo Stato Regioni Sicurezza Lavoro 2025

Il soggetto formatore dovrà utilizzare una piattaforma LMS (Learning Management System) che certifichi:

  • Lo svolgimento e il completamento delle attività didattiche.
  • La partecipazione attiva del discente.
  • La tracciabilità di ogni singolo Learning Object.
  • L’effettivo superamento delle verifiche finali.

Viene quindi sancita definitivamente l’importanza della formazione online certificata come modalità valida, purché sia controllabile e sicura.

Videoconferenza sincrona: requisiti obbligatori

In caso di formazione in videoconferenza sincrona, l’Accordo Stato Regioni Sicurezza 2025 stabilisce che:

  • La presenza deve essere continua e monitorata.
  • Gli strumenti devono consentire interazione diretta (es. chat o aule virtuali).
  • Le verifiche finali devono svolgersi sempre in diretta.

Non è ammessa la formazione differita, cioè registrazioni o videolezioni pre-registrate. Serve un’interazione reale e costante tra docente e partecipanti.

Formazione mista (blended learning)

La formazione mista sarà una delle modalità più utilizzate grazie alla flessibilità che offre. Alcuni moduli potranno essere svolti online (in sincrona o asincrona certificata) mentre altri momenti, considerati strategici per la didattica, dovranno svolgersi necessariamente in presenza.

Esempi pratici:

  • Teoria generale in videoconferenza.
  • Sessioni pratiche obbligatoriamente in aula.

Verbali delle verifiche finali: nuovi obblighi

Con il Nuovo Accordo Stato Regioni Sicurezza Lavoro 2025, per ogni corso dovrà essere redatto e conservato il verbale della verifica finale che deve contenere:

  • I dati identificativi del soggetto formatore
  • I dati del corso di formazione
  • L’elenco nominativo degli ammessi alla verifica finale con l’esito raggiunto
  • Il luogo e la data della verifica finale
  • La sottoscrizione del verbale da parte del Responsabile del Progetto Formativo (RPF)
  • Gli esiti documentati dei risultati delle prove (per i colloqui, devono essere evidenziate anche le domande e le risposte date)
  • La presenza del verbale è obbligatoria per validare l’efficacia e la regolarità del percorso formativo.

Fascicolo del corso

Ogni corso di formazione o aggiornamento dovrà avere un fascicolo completo, conservato per 10 anni.

Contenuti obbligatori del fascicolo:

  • Dati anagrafici dei partecipanti.
  • Registro delle presenze con firme.
  • Elenco e qualifiche dei docenti.
  • Progetto formativo completo.
  • Verbali delle verifiche finali.

L’obiettivo è rendere ogni attività formativa completamente tracciabile e auditabile.

Progetto formativo: elementi obbligatori

Il progetto formativo deve contenere:

  • Specifiche del percorso (durata, contenuti, modalità).
  • Specifiche di realizzazione (organizzazione, docenti, tutor).
  • Specifiche di controllo e verifica (esami, test, valutazioni finali).

Questa attenzione ai dettagli certifica la qualità dell’intero processo.

Ruoli e requisiti delle figure coinvolte nella formazione

Responsabile del progetto formativo

Deve essere:

  • Un docente qualificato secondo il D.I. 6 marzo 2013.
  • Aver maturato almeno 3 anni di esperienza nella sicurezza sul lavoro.

Docenti

I docenti devono possedere:

  • Qualifica di formatore ai sensi del D.I. 6 marzo 2013.
  • Eventuali specifiche integrative a seconda dei corsi.

Tutor

Figura fondamentale che:

  • Supporta i discenti nell’uso delle piattaforme.
  • Coordina la logistica dei corsi.
  • Somministra i test e monitora l’andamento della formazione.

Verifica dell’apprendimento: obblighi e modalità

Tutti i corsi devono prevedere una verifica finale obbligatoria.

Le modalità:

  • Test scritto (multiple choice).
  • Colloquio individuale.
  • Prove pratiche o simulazioni operative.

Esempio di test:

  • Corsi base: 30 domande a scelta multipla.
  • Corsi aggiornamento: 10 domande a scelta multipla.

Criterio di superamento: minimo 70% risposte corrette.

Valutazione del gradimento e dell’efficacia formativa

La formazione non si conclude con la verifica finale. L’Accordo Stato Regioni Sicurezza 2025 impone due ulteriori valutazioni:

  • Gradimento: questionari sulla qualità percepita dai corsisti.
  • Efficacia formativa: a distanza di 6-12 mesi si valuta se la formazione ha avuto un reale impatto (es. analisi infortuni, questionari, checklist).

Quinquennio mobile: aggiornamenti continui

Il principio del quinquennio mobile si estende:

  • Per Rspp, Aspp e Coordinatori.
  • I corsi di aggiornamento devono essere completati entro i 5 anni dall’ultima abilitazione.
  • Il credito formativo non decade se gli aggiornamenti avvengono comunque entro 10 anni.

 

Validità corsi di formazione e assenza fino a 10 anni

L’Accordo Stato Regioni Sicurezza Lavoro 2025 introduce una novità importante:

Anche se un lavoratore o un responsabile non frequenta i corsi di aggiornamento entro i 5 anni, il credito formativo maturato grazie alla regolare frequenza iniziale non decade.
Se il completamento dell’aggiornamento avviene entro i 10 anni, è comunque possibile riprendere regolarmente la funzione esercitata.

Questo principio offre maggiore flessibilità ai lavoratori e agli RSPP/ASPP, senza compromettere la qualità della formazione.

 

Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione, non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni Sicurezza abrogati nonché dall’allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008.

Inoltre:

  • I corsi di formazione già erogati riguardanti spazi confinati e nuove attrezzature, i cui contenuti siano conformi al nuovo accordo, saranno riconosciuti.
  • L’aggiornamento per questi corsi decorrerà dalla data di fine corso riportata sull’attestato.

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Dott. Stefano Scanavino

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