Ormai tutti sappiamo che dopo una lunga attesa, è stato sancito il 17 aprile 2025 la nuova bozza ufficiale dell’Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza, che tratta la formazione delle principali figure chiave del sistema aziendale di prevenzione e protezione dai rischi, e dei cantieri. Ovvero: datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, datore di lavoro che ricopre il ruolo di RSPP, coordinatore per la sicurezza, RSPP esterno, ASPP, lavoratori addetti all’uso di particolari attrezzature (carrelli elevatori, piattaforme mobili, carriponte, gru mobili, etc.) e coloro che operano in spazi confinati.
Il nuovo accordo sancito, accorpa e sostituisce gli Accordi precedenti ed amplia e specifica ulteriormente i criteri per l’organizzazione dei corsi sicurezza. Oltre ad introdurre la formazione obbligatoria per il datore di lavoro che prima non era prevista. (Leggi l’articolo riassuntivo sulla bozza approvata cliccando qui.)
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza è ora pienamente in vigore. Da questo momento, il testo approvato il 17 aprile 2025 ha efficacia giuridica vincolante e sostituisce integralmente gli Accordi previgenti del 2011 e 2012.
Molte aziende, di fronte a questo cambiamento normativo, si stanno ponendo giustificate domande sulla validità dei corsi già frequentati o attualmente programmati, per orientarsi correttamente e assicurare la conformità dei propri percorsi formativi al nuovo quadro normativo.
Chi eroga o partecipa a questi percorsi deve assicurarsi che si tratti di corsi sicurezza conformi all’accordo stato regioni, aggiornati rispetto alle nuove disposizioni.
Cerchiamo pertanto di fare chiarezza con una serie di articoli dedicati a questo argomento.
Come cambiano le modalità di erogazione dei corsi
Partiamo con l’analisi delle modalità di erogazione dei corsi. Il Nuovo Accordo Stato Regioni mantiene le 4 modalità già previste :
- corsi in aula (presenza fisica)
- corsi in videoconferenza sincrona (FAD sincrona)
- corsi in E-learning (FAD asincrona)
- corsi in modalità mista o blended
Tutti i corsi di formazione disciplinati dall’ASR 2025 possono essere erogati mediante la formazione in presenza. Per essere riconosciuti validi, devono essere corsi sicurezza conformi all’accordo stato regioni, cioè strutturati e documentati secondo i nuovi criteri tecnici e didattici.
Regole più stringenti sulla videoconferenza sincrona
La videoconferenza Sincrona o FAD Sincrona è espressamente riconosciuta dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 quale modalità formativa ammessa, a condizione che sia rispettata l’interazione tra docente e discenti.
Si introducono inoltre regole più rigide per la sua validità. L’uso dello smartphone ad esempio è espressamente vietato. Si ribadisce la necessità di garantire un collegamento univoco per ogni partecipante, impedendo quindi le partecipazioni multiple dallo stesso PC o Tablet. Non sono ammesse registrazioni o video lezioni preregistrate.
Gli strumenti adoperati dagli erogatori della formazione sincrona devono garantire il controllo dell’effettiva partecipazione, l’identificazione dei partecipanti e la registrazione delle attività.
Questa modalità può essere utilizzata per la trattazione di contenuti teorici, ma non può sostituire le attività pratiche o esercitative, che restano obbligatoriamente da svolgere in presenza.
Questo ha inevitabilmente impatto sui corsi di aggiornamento delle attrezzature, così come i carrelli elevatori, la piattaforma elevabili, etc.. , che vedendosi modificare gli argomenti dei corsi di aggiornamento in attività pratiche non potranno più essere erogati in videoconferenza. In questi casi, per essere validi, i percorsi devono essere erogati come corsi sicurezza conformi all’accordo stato regioni.
Uso mirato della formazione e-learning
I principali vincoli esplicitati dall’ASR riguardano i soggetti erogatori dei corsi sicurezza online, i quali devono adoperare una piattaforma LMS che possa certificare lo svolgimento e completamento delle attività didattiche, la presenza effettiva del corsista, la tracciabilità di ogni modulo formativo e le modalità con cui vengono svolte le verifiche finali e quelle di gradimento.
Anche per questa modalità viene vietato l’uso dello smartphone da parte dell’utente finale. Questo rende necessario, anche nell’e-learning, strutturare corsi sicurezza conformi all’accordo stato regioni, con requisiti tecnici ben precisi.
Quali corsi sicurezza posso seguire in e-learning?
L’Accordo specifica quali moduli possono essere svolti in modalità e-learning, quali esclusivamente in presenza, e in quali casi è ammessa la formazione “blended” (mista).
L’e-learning è consentito per la formazione generale dei lavoratori e la formazione specifica, limitatamente ai settori di rischio basso. Anche il corso di aggiornamento gode di questa modalità.
Rimane consentita la modalità e-learning sia per la formazione base che per l’aggiornamento per datori di lavoro e dirigenti.
Per quanto riguarda i Responsabili e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP), la formazione base può essere erogata interamente in modalità e-learning esclusivamente per il modulo A: per i moduli B e C essa deve necessariamente essere svolta in presenza, comprensive di esercitazioni pratiche e discussione di casi, mentre è ammessa una componente a distanza solo se svolta in modalità sincrona, interattiva e tracciabile.
È invece consentito l’aggiornamento in e-learning per datori di lavoro RSPP e Rspp e Aspp non datori di lavoro.
Per figure come i preposti sia per il corso di formazione base che per l’aggiornamento non è consentito svolgere la formazione in modalità e-learning.
Per la formazione dei lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati è consentita solo la modalità in presenza sia per la prima formazione spazi confinati che il relativo aggiornamento. Solo così si potrà garantire che si tratti di corsi sicurezza conformi all’accordo stato regioni.
Corso di formazione |
Presenza fisica | Video conferenza sincrona |
E-learning |
Lavoratori: Formazione generale | Consentita | Consentita | Consentita |
Formazione specifica | Consentita | Consentita | Consentita
Solo per rischio basso (*1 e *2) |
Preposti | Consentita | Consentita | Non consentita |
Dirigenti | Consentita | Consentita | Consentita |
Datore di lavoro | Consentita | Consentita | Consentita |
Datore di lavoro/RSPP | Consentita | Consentita | Non consentita |
RSPP/ASPP | Consentita | Consentita | Consentita solo per il modulo A |
Coordinatore per la sicurezza | Consentita | Consentita | Consentita solo per il modulo giuridico |
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati | Consentita | Non consentita | Non consentita |
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 | Consentita | Non consentita | Non consentita |
*1) Consentita per rischio medio ed alto relativamente a progetti formativi, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome.
*2) Per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.
Corso di aggiornamento |
Presenza fisica | Video conferenza sincrona |
E-learning |
Lavoratori: Formazione specifica | Consentita | Consentita | Consentita |
Preposti | Consentita | Consentita | Non consentita |
Dirigenti | Consentita | Consentita | Consentita |
Datore di lavoro | Consentita | Consentita | Consentita |
Datore di lavoro/RSPP | Consentita | Consentita | Consentita |
RSPP/ASPP | Consentita | Consentita | Consentita |
Coordinatore per la sicurezza | Consentita | Consentita | Consentita |
lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati | Consentita | Non consentita | Non consentita |
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 | Consentita | Non consentita | Non consentita |
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Dott.ssa Elena Frunza