Oggi andiamo ad approfondire il rischio derivante dai campi elettromagnetici (CEM) il quale appartiene alle “Radiazioni non Ionizzanti” (vedi articolo ROA) e viene considerato dal DLgs.81/2008 tra gli “Agenti Fisici” al Titolo VIII e in particolare dal Capo IV.

Definizione CEM

I CEM – Campi Elettromagnetici comprendono in particolare le radiofrequenze (RF), le microonde (MO), le cosiddette ELF (radiazioni a frequenze estremamente basse) e i campi elettrici e magnetici statici. I rischi da CEM non comprendono i rischi da contatto con parti in tensione che sono oggetto di altra normativa.

Fig. 1 – Principali tipologie di radiazioni elettromagnetiche e i loro parametri caratteristici

Rischi a a breve e lungo termine

Gli effetti dell’interazione dei campi elettrici e magnetici con i tessuti biologici si differenziano in relazione alle frequenze del campo elettrico e magnetico, si prendono pertanto in considerazione due differenti tipologie di campi elettromagnetici:

1. Campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (10 kHz – 300 GHz).

In questo intervallo di frequenza l’effetto biologico è quello dell’assorbimento di energia all’interno del corpo umano, con conseguente innalzamento della temperatura del tessuto.

L’assorbimento di energia viene misurato dalla grandezza SAR (Specific Absorption Rate) la cui unità di misura è il W/kg (watt al chilogrammo).

Gli standard protezionistici attuali ci dicono che non ci sono effetti termici al di sotto di 4 W/kg poiché a tali livelli di esposizione non è associato un innalzamento significativo di temperatura del corpo.

Ovviamente, a seconda di quanta energia viene assorbita si ottengono effetti differenziati, che possono andare dall’innalzamento della temperatura corporea di pochi gradi con la conseguente attivazione del sistema di termoregolazione dell’individuo esposto, ad effetti da stress termico, fino a vere e proprie ustioni e necrosi da radiofrequenze.

2. Campi elettromagnetici ELF (frequenze estremamente basse) e statici

In questo intervallo di frequenza gli attuali standard protezionistici prendono in considerazione la prevenzione di effetti acuti dovuti all’induzione di correnti elettriche interne nel soggetto esposto, ad esempio le correnti indotte possono produrre fibrillazione ventricolare o stimolazione dei tessuti nervosi.

Ricordiamo che nel contesto della protezione della salute umana dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici si possono distinguere due classi di effetti sanitari:

− effetti certi, acuti o subacuti, la cui insorgenza scaturisce da esposizioni a campi di elevata intensità.

Di tali effetti sono noti i meccanismi di interazione che ne sono alla base e le rispettive soglie di insorgenza: stimolazione dei tessuti muscolari e nervosi alle frequenze più basse e riscaldamento dei tessuti per assorbimento dell’energia elettromagnetica alle frequenze più alte; è unicamente tale categoria di effetti che gli attuali standard protezionistici prendono in considerazione nell’emanazione dei valori limite e dei livelli di azione, e che conseguentemente sono presi in considerazione dal DLgs.81/2008 capo IV.

− effetti ipotizzati, a lungo termine, connessi ad esposizioni croniche a campi di intensità inferiore alle soglie di insorgenza degli effetti acuti cui al precedente punto, per i quali esistono solo alcune evidenze non conclusive (non accertati dalla ricerca scientifica) limitatamente alle frequenze estremamente basse (ELF).

In particolare alcuni studi epidemiologici hanno evidenziato un incremento del rischio di insorgenza di alcuni tipi di neoplasie -ed in particolare di leucemie infantili- correlabile ad esposizioni croniche ai campi magnetici a 50 Hz.

Un’ulteriore tipologia di effetti a lungo termine degli ELF in corso di studio è rappresentato dalle malattie neurodegenerative, ed in particolare dalla Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e dal morbo di Alzheimer (MA) ), ma secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità le evidenze di simili effetti sono molto deboli.

Fig. 2 – Classificazione delle radiazioni e le loro fonti

Effetti indiretti: Interferenza con pace-maker e compatibilità elettromagnetica

Tali effetti sono associati alla capacità di un apparato elettrico o elettronico, di generare in un altro apparato disturbi elettromagnetici che possano creare problemi alla salute di particolari categorie di persone o problemi di sicurezza. In particolare:

·       interferenze con attrezzature e altri dispositivi medici elettronici;

·       interferenze con attrezzature o dispositivi medici impiantati attivi, ad esempio stimolatori cardiaci o defibrillatori;

·       interferenze con dispositivi medici portati sul corpo, ad esempio pompe insuliniche;

·       interferenze con dispositivi impiantati passivi, ad esempio protesi articolari, chiodi, fili o piastre di metallo;

·       effetti su schegge metalliche, tatuaggi, body piercing e body art;

·       rischio di proiettili a causa di oggetti ferromagnetici non fissi in un campo magnetico statico;

·       innesco involontario di detonatori;

·       innesco di incendi o esplosioni a causa di materiali infiammabili o esplosivi;

·       scosse elettriche o ustioni dovute a correnti di contatto quando una persona tocca con un oggetto conduttore in un campo elettromagnetico e uno dei due non è collegato a terra.

Nell’ottica della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, la questione assume rilievo particolarmente in tre ambiti:

1. Gli effetti su apparati elettronici preposti alla segnalazione di allarme per eventi ad alto rischio, e in generale alla gestione di processi industriali a potenziale rischio di incidente;

2. Gli effetti su protesi biomedicali (es. pace-maker, protesi metalliche etc.) direttamente indossate dal soggetto interessato, sia lavoratore sia paziente.

3. l’immunità di apparati diagnostici o terapeutici, dal cui corretto funzionamento dipende la qualità della prestazione, qualità che in taluni casi può rivestire un ruolo critico (es. apparati di supporto vitale).

Bisogna sottolineare che tali effetti possono insorgere anche a valori di esposizione inferiori ai livelli d’azione fissati per i lavoratori.

Da notare che la maggior parte degli effetti avversi considerati nel DLgs.81/2008 compaiono immediatamente (es. aritmie, contrazioni muscolari, ustioni, malfunzionamento pacemaker e dispositivi elettronici impiantati etc.), ma alcuni, come la cataratta o la sterilità maschile, essendo la conseguenza di un meccanismo cumulativo, possono manifestarsi a distanza di tempo.

Ambienti di lavoro con rischio CEM : sorgenti di rischio

Numerose attività lavorative possono comportare esposizioni a campi elettromagnetici, cioè nell’intervallo di frequenza da 0 Hz fino a 300 GHz , a livelli di campo sensibilmente più elevati di quelli in gioco nelle tipiche esposizioni della popolazione.

Fig.3 – Sorgenti radiazioni ionizzanti e non

  1. Sorgenti di campi elettrici e magnetici statici

In generale sono presenti campi elettrici e magnetici statici ovunque vi siano apparecchiature alimentate da tensione continua o linee percorse da elevate correnti continue.

Concentrando l’attenzione sul solo campo magnetico, possono risultare esposti a livelli di gran lunga superiori al fondo naturale (in media circa 50 µT di induzione magnetica), i lavoratori addetti a :

-processi di elettrolisi (ad esempio nella preparazione dell’alluminio)

– al comparto ferroviario su trasporti alimentati in corrente continua.

Elevati livelli di campi statici sono riscontrabili anche presso macchinari per la produzione di grandi elettrodi per archi voltaici e in prossimità dei tomografi a Risonanza Magnetica Nucleare (campo magnetico statico in genere fino a 2 T per gli apparati di uso diagnostico).

  1. Campi elettrici e magnetici ELF negli ambienti industriali

La frequenza di 50 Hz è impiegata per il trasporto e l’impiego dell’energia elettrica. Ogni linea elettrica aerea o interrata, cablaggio, barra di trasmissione, cavo, costituisce quindi una sorgente di dispersione nell’ambiente circostante.

L’esposizione degli addetti alle centrali elettriche, è stata stimata attorno a 40 µT come valore medio, con picchi sensibilmente più elevati, specie per gli addetti alla manutenzione delle linee.

L’esperienza mostra che la necessità di distribuire l’energia all’interno degli impianti può comportare una certa prossimità tra le postazioni di lavoro ed i cablaggi, con presenza di elevati livelli di campo magnetico.

Ogni apparecchiatura alimentata con correnti elevate costituisce una potenziale sorgente.

Nei vari tipi di forni elettrici e nelle fonderie (fusione e trattamento dell’acciaio e altri metalli) i lavoratori possono risultare esposti con continuità a campi magnetici tra 100 µT e 10 mT, con picchi superiori ai 100 mT nel caso dei saldatori, che sembrano costituire la categoria potenzialmente esposta ai livelli più elevati.

Esposizioni significative sono inoltre riscontrabili nei processi di smerigliatura a mano (fino 300 µT), e nella produzione di magneti permanenti (500 µT).

  1. Riscaldatori industriali a radiofrequenza e microonde

I riscaldatori industriali vengono tradizionalmente suddivisi in tre categorie in base al principio e alle modalità di funzionamento:

– a perdite dielettriche, impiegati nell’industria del legno (incollaggio e piegatura), per la saldatura e stampaggio di manufatti in plastica (PVC in primo luogo) e nell’industria tessile (essiccamento delle fibre).

– a induzione magnetica, impiegati nel trattamento dei materiali metallici (saldatura, indurimento, tempera, fusione, etc.), e nell’industria elettronica.

– a microonde, non costituiscono un rischio.

  1. Apparecchiature biomediche

Le apparecchiature sorgenti di radiazioni non ionizzanti ELF, RF, di comune impiego in ambito sanitario, che presentano aspetti di interesse ai fini della tutela della salute di pazienti e lavoratori sono riportate nella tabella che segue, in relazione ai rispettivi settori di impiego.

Apparecchiatura Settore di impiego
Magnetoterapia Terapia riabilitativa
Marconiterapia Terapia riabilitativa
Radarterapia Terapia riabilitativa
Elettrobisturi Chirurgia
Tomografia RMN Diagnostica
    1. Apparati per telecomunicazioni

    Gli operatori la cui mansione comporta l’ascesa su torri e tralicci, per l’installazione o la manutenzione di sistemi radio FM (87,5 MHz – 108 MHz), o televisivi UHF (470 MHz – 862 MHz), possono essere esposti a campi elettrici fino a 1000 V/m e magnetici fino a 5 A/m.

    Esposizioni più contenute e non superiori a 0,1 W/m2 , sono in genere associate alla vicinanza a sistemi radar per il controllo del traffico aereo, nonostante potenze di picco dell’ordine dei 10 MW/m2 , in considerazione della rotazione dell’antenna e della pulsazione del segnale.

     In alcuni centri di trasmissione militari, può accadere che delle antenne si trovino prossime a strutture che ospitano uffici, o risultino comunque accessibili per la necessità di presidiare determinate aree all’interno delle installazioni.

    1. Varchi magnetici e sistemi antitaccheggio

    Le esposizioni delle persone del pubblico hanno generalmente durata molto breve in quanto il campo decresce rapidamente all’aumentare della distanza dalla sorgente (con l’inverso del cubo della distanza). Non è da trascurare invece il fatto che tali sistemi possono produrre esposizioni croniche per i lavoratori con postazioni di lavoro fisse in prossimità dei varchi, come è il caso degli addetti alle casse nei supermercati, che possono risultare esposti continuativamente per l’intero turno lavorativo a livelli di campo non trascurabili.

    1. Sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID)

    Si vanno rapidamente diffondendo dispositivi che consentono la rapida identificazione di persone o merci mediante la lettura a distanza di apposite etichette magnetizzate. Si prevede che entro pochi anni questi sistemi sostituiscano in molte situazioni quelli basati su codici a barre. I problemi posti da questi sistemi sono simili a quelli dei varchi elettromagnetici o dei dispositivi antitaccheggio.

Tutela del lavoratore

A fronte dei rischi presentati sopra vige l’obbligo di valutare il rischio da esposizione a CEM  e di attuare le appropriate misure di prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria, stabilito in generale per tutti i fattori di rischio dal D.Lgs.81/2008 TITOLO VIII – AGENTI FISICI.

Valutazione del rischio CEM

Secondo il  riferimento legislativo sopra citato, se non è possibile “giustificare” (essere certi che le esposizioni sono nulle o trascurabili; (vedi Tabella 1) il datore di lavoro valuta e, quando necessario (qualora risulti che siano superati i valori di azione), misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.

La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) tenendo conto in particolare di:

  1. a) livello, spettro di frequenza, durata e tipo dell’esposizione;
  2. b) valori limite di esposizione e valori di azione;
  3. c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
  4. d) qualsiasi effetto indiretto quale:
  5. interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
  6. rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
  7. innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
  8. incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
  9. e) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
  10. f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
  11. g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
  12. h) sorgenti multiple di esposizione;
  13. i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

Tab. 1: Attrezzature e situazioni “giustificabili”. Lista non esaustiva

1  Tutte le attività che si svolgono unicamente in ambienti privi di impianti e apparecchiature elettriche e di magneti permanenti
2 Luoghi di lavoro interessati dalle emissioni di sorgenti CEM autorizzate ai sensi della normativa nazionale per la protezione della popolazione
3 Uso di apparecchiature a bassa potenza (così come definite dalla norma EN 50371: con emissione di frequenza 10 MHz ÷ 300 GHz e potenza media trasmessa fino a 20 mW e 20 W di picco), anche se non marcate CE
4 Uso di attrezzature marcate CE, valutate secondo gli standard armonizzati per la protezione dai CEM
5 Attrezzature presenti sul mercato europeo conformi alla raccomandazione 1999/159/EC che non richiedono marcatura CE essendo per esempio parte di un impianto
6 Apparati luminosi (lampade), escluso specifiche lampade attivate da RF
7 Computer e attrezzature informatiche
8 Attrezzature da ufficio. I cancellatori di nastri possono richiedere ulteriori valutazioni
9 Cellulari e cordless
10 Radio rice-trasmittenti con potenze inferiori a 20 mW
11 Utensili elettrici manuali e portatili conformi alle EN 60745-1 e EN 61029-1 inerenti la sicurezza degli utensili a motore trasportabili.
12 Computer e attrezzature informatiche con trasmissione wireless. Es.: Wlan (Wi-Fi), Bluetooth e tecnologie simili, limitatamente all’uso pubblico
13 Rete di distribuzione dell’energia elettrica a 50 Hz nei luoghi di lavoro: campo elettrico e magnetico devono essere considerati separatamente. Per esposizioni al campo magnetico sono conformi:
• Ogni installazione elettrica con una intensità di corrente di fase ≤ 100 A;
• Ogni singolo circuito all’interno di una installazione con una intensità di corrente di fase ≤ 100 A;
• Tutti i componenti delle reti che soddisfano i criteri di cui sopra sono conformi (incluso i conduttori, interruttori, trasformatori ecc…);
• Qualsiasi conduttore nudo aereo di qualsiasi voltaggio. Per esposizioni al campo elettrico sono conformi:
• Qualsiasi circuito in cavo sotterraneo o isolato indipendentemente dal voltaggio
• Qualsiasi circuito nudo aereo tarato ad un voltaggio fino a 100 kV, o linea aerea fino a 125 kV, sovrastante il luogo di lavoro, o a qualsiasi voltaggio nel caso di luogo di lavoro interni.
14 Apparecchiature portatili a batteria (esclusi i trasmettitori a radiofrequenza)
15 Antenne di stazioni base. Ulteriori valutazioni sono necessarie solo se i lavoratori che possono essere più vicini all’antenna rispetto alle distanze di sicurezza stabilite per l’esposizione del pubblico

In questi casi la giustificazione è adottabile indipendentemente dal numero di attrezzature di lavoro in uso.

Esempi di luoghi di lavoro per i quali, comunemente, si può effettuare la giustificazione del rischio sulla base della Tabella 1: uffici, centri di calcolo, negozi, alberghi, parrucchieri ecc. Resta ferma la piena responsabilità del datore di lavoro nell’assumere la giustificazione per la propria particolare sorgente nelle specifiche condizioni e ambiente di utilizzo.

Tab. 2 – Impianti e situazioni che richiedono ulteriori valutazioni. Lista non esaustiva

1 Elettrolisi industriale
2 Saldatura e fusion elettriche
3 Riscaldamento a induzione
4 Riscaldamento dielettrico
5 Saldatura dielettrica
6 Magnetizzatori/smagnetizzatori industriali, incluso grossi cancellatori di nastri, attivatori disattivatori magnetici di sistemi antitaccheggio non certificati ai sensi della EN 53064
7 Specifiche lampade attivate a RF
8 Dispositivi a RF per plasma
9 Tutti gli apparecchi elettromedicali per applicazioni con radiazioni elettromagnetiche o di corrente:

·       Stimolatori magnetici transcranici

·       Apparati per magnetoterapia

·       Tomografi RMN

·       Diatermia ad onde corte o cortissime

Tutti gli apparecchi elettromedicali che utilizzano sorgenti RF con potenza media emessa elevata (>100 mW)

10 Sistemi elettrici per la ricerca di difetti
11 Radar
12 Trasporti azionati elettricamente: treni e tram
13 Essiccatoi e forni industriali a microonde
14 Antenne delle stazioni radio base (lavoratori addetti all’installazione e manutenzione)
15 Reti di distribuzione dell’energia elettrica nei luoghi di lavoro che non soddisfano i criteri della Tabella 1

Esempi di luoghi di lavoro o mansioni per i quali, comunemente, si devono effettuare approfondimenti nella valutazione del rischio sulla base della Tabella 2 sono:

  • centrali e sottostazioni elettriche;
  • installatori e manutentori di sistemi fissi di telecomunicazioni;
  • manutentori di linee elettriche;
  • saldatori ad arco o a induzione o a scarica capacitiva;
  • installatori e manutentori di sistemi radar, fonditori di metalli preziosi;
  • addetti a macchine dielettriche utilizzate nel settore tessile o lavorazione di legno o plastica;
  • macchinisti su treni ad alta velocità;
  • operatori sanitari e personale pulizie su RM;
  • chirurghi e personale sanitario che utilizza elettrobisturi e apparecchiature similari;
  • fisioterapisti che utilizzano apparati di diatermia;
  • addetti alla manutenzione e riparazione di apparecchiature/impianti medicali emittenti CEM, ecc.

In generale l’esposizione a campi elettromagnetici all’interno dei luoghi di lavoro dipende, oltre che dalle sorgenti, anche da una complessa serie di fattori, quali le caratteristiche dell’installazione degli apparati, il loro stato di manutenzione, le procedure di utilizzo, le caratteristiche degli ambienti, la disposizione delle postazioni di lavoro, le modalità operative adottate dagli addetti. E’ quindi in linea di principio possibile che si riscontrino esposizioni completamente differenti in luoghi di lavoro ove siano impiegate tipologie di sorgenti simili.

Attualmente le norme tecniche di riferimento per la misura e il calcolo dei livelli dei campi elettromagnetici sono:

– Norma CEI 211-6 (2001-01) “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana”,
– Norma CEI 211-7 (2001-01) “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana”.
Tali norme, congiuntamente alla Norma CEI EN 50499 “Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici”, forniscono le indicazioni per la redazione del documento di valutazione dei rischi da campi elettromagnetici.

La valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici deve essere seguita, nel caso si determini un superamento dei valori limite, dalla definizione di programmi di miglioramento tesi alla riduzione del rischio.

Sicurezza Scanavino e valutazione del rischio da campi elettromagnetici

I tecnici di Sicurezza Scanavino sono dotati delle competenze e della strumentazione necessaria per effettuare la valutazione del rischio derivante da campi elettromagnetici. Le valutazioni dei rischi sono effettuate in accordo con le norme CEI 211- 6/7 e CEI EN 50499, e con la norma BS 18004 del 2008.

Valori d’azione

La definizione di valori di azione (VdA) è data nel Titolo VIII – Capo IV – articolo 207- “Definizioni” – del Testo Unico:

L’entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina l’obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.

I valori di azione sono legati alla frequenza del campo elettromagnetico a cui il lavoratore è esposto e vengono presentati in forma riassuntiva nel Titolo VIII – Capo IV – Articolo 208 – “Valori limite di esposizione e valori d’azione” – del Testo Unico attraverso la seguente tabella 3:

Valori limite

La definizione di valori limite (VLE) è data nel Titolo VIII – Capo IV – articolo 207- “Definizioni” – del Testo Unico

valori limite: limiti all’esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche.

Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti I valori di limite sono presentati in forma riassuntiva nel Titolo VIII – Capo IV – Articolo 208 – “Valori limite di esposizione e valori d’azione” – del Testo Unico attraverso la seguente tabella 4:

Formazione, informazione, addestramento

La corretta informazione e formazione dei lavoratori e di tutte le figure del sistema di sicurezza, soprattutto in specifici settori lavorativi che prevedono esposizioni massicce e prolungate nel tempo alle CEM sonoormai obbligatori secondo legge (D.Lgs 81/2008, Titolo VIII) e vengono considerati a tutti gli effetti misure di tutela per la salute e sicurezza dei lavoratori.

L’articolo 184 del D.Lgs 81/08 recita infatti: “Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:

  1. a) alle misure adottate;
  2. b) all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;
  3. c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
  4. d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute;
  5. e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
  6. f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione;
  7. g) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso”.

Misure di prevenzione e protezione dal rischio CEM

Per prevenire esposizioni superiori a tali valori limite il datore di lavoro elabora ed applica un programma di azioni che comprende misure tecniche e organizzative, tenendo conto in particolare:

  1. a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
  2. b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
  3. c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
  4. d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  5. e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  6. f) della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
  7. g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.

La schermatura di un campo elettrico, magnetico o elettromagnetico può risultare molto utile in numerosi settori tecnici che vedono l’utilizzo di campi elettromagnetici.

Nel caso in cui l’emissione di un campo elettromagnetico è necessaria espressamente per diffondere un segnale elettromagnetico (per esempio: impianti di teleradiodiffusione, stazioni radio-base, apparati radar), non è quindi possibile schermare la sorgente deve essere schermata, laddove sia possibile, la regione di spazio all’interno della quale non si vuole che il campo elettromagnetico possa penetrare.

Acquisto di nuovi macchinari

Come nel caso di rumore e vibrazioni, anche nel caso dei campi elettromagnetici l’acquisto di macchinari marcati CE consente di valutare preventivamente il livello di emissione prodotto dal macchinario ed orientare la scelta verso il macchinario a ridotte emissioni.

Misure di tutela organizzative e procedurali

  • Installazione e lay out:  E’ necessario che gli apparati emettitori di CEM siano installati in aree di lavoro adibite ad uso esclusivo degli stessi ed ad idonea distanza dalle altre aree di lavoro ove il personale staziona per periodi prolungati. I
  • Delimitazione delle aree con cartelli di segnalazione della presenza di campi elettromagnetici, conformi alle normative vigenti in materia di segnaletica di sicurezza (Tab. 1).
  • Formazione ed addestramento del personale come esplicitato precedentemente.

Fig. 4 Procedura di zonizzazione in base alla valutazione di esposizione a CEM

Dispositivi di Protezione Individuale  DPI

Nei casi in cui l’accesso alle aree con rischio di superamento del valore limite per i lavoratori non possa essere impedito fisicamente, come ad esempio nel caso di lavorazioni su tralicci o su linee elettriche aeree di alta tensione, è necessario dotare i lavoratori di:

1)Monitor portatile di CEM con dispositivo d’allarme atto a segnalare tempestivamente il superamento dei valori d’azione di campo elettrico e magnetico fissati dalla normativa

2) Indumenti di protezione RF specifici per le frequenze di interesse. Questi in generale consistono di abiti e tute anti-RF, caschi di protezione anti-RF, guanti e calze anti RF. Tali indumenti protettivi sono in genere composti dagli stessi tessuti sintetici normalmente impiegati per indumenti ignifughi (es. Nomex) ed acciaio inossidabile in percentuale del 20%-30%. Tali indumenti forniscono un’attenuazione alle radiofrequenze emesse dagli apparati di telecomunicazioni (100 MHz -10 GHz) dell’ordine di 1/10 – 1/100.

 Sorveglianza Sanitaria

Secondo il D.Lgs 81/2008, la sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio (Donne in stato di gravidanza, minori, ecc.) tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro.

L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente.

Devono essere tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori di azione stabiliti nel Titolo VIII capo IV del DLgs.81/2008.

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