Secondo alcuni dati forniti dall’Agenzia europea per la salute la sicurezza sul lavoro ( EU-OSHA), nell’Unione Europea ben il 24% dei lavoratori è esposto a vibrazioni meccaniche. E, se rimaniamo nei nostri confini nazionali, il 21% dei lavoratori italiani è esposto al rischio di questo agente fisico.

A tale proposito il Decreto Legislativo sulla sicurezza sul lavoro prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

Definizione Vibrazioni

Con il termine vibrazione ci si riferisce ad una oscillazione meccanica attorno ad un punto d’equilibrio. L’oscillazione può essere periodica, come per esempio il moto di un pendolo, oppure casuale, come per esempio il movimento di una gomma su una strada asfaltata; l’unità di misura della frequenza per le oscillazioni periodiche è l’Hertz che corrisponde a quante volte, in un secondo, si ripresenta la stessa configurazione.

Le vibrazioni sono un fenomeno spesso indesiderato in quanto possono disperdere energia e creare suoni e rumori indesiderati. Queste si distinguono in:

  • Vibrazioni libere che si verificano quando un sistema meccanico vibra e non è sottoposto ad alcuna forzante.
  • Vibrazioni forzate che si hanno quando una forzante è applicata al sistema.

Prima di procedere però bisogna distinguere tra:

a)vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio(HAV): le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari.

b) vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV): le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;

c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): (ms-2): valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;

d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): (ms-2): valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.

Rischi a lungo termine, ovvero malattie professionali

A)EFFETTI DELLE VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANOBRACCIO

E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti, possono indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, definito con termine unitario “Sindrome da Vibrazioni Mano-Braccio”.

  • La componente vascolare della sindrome è rappresentata da una forma secondaria di fenomeno di Raynaud definita “vibration-induced white finger” (VWF) dagli autori anglosassoni;
  • La componente neurologica è caratterizzata da un neuropatia periferica prevalentemente sensitiva;
  • La componente osteoarticolare comprende lesioni cronico-degenerative a carico dei segmenti ossei ed articolari degli arti superiori, in particolare a livello dei polsi e dei gomiti.

Alcuni studi hanno anche riportato un aumentato rischio di alterazioni muscolo-tendinee e di intrappolamento dei tronchi nervosi nei lavoratori che usano utensili vibranti.

La neuropatia da vibranti include : ipo-parestesie, riduzione della sensibilità tattile e termica, e limitazione della capacità di manipolazione.

La sensibilità vibrotattile sembra essere particolarmente compromessa nei soggetti che usano utensili che generano vibrazioni a media e alta frequenza quali ad es: smerigliatrici, motoseghe e strumenti odontoiatrici.

In alcuni studi epidemiologici di tipo trasversale e caso-controllo è stato rilevato un aumentato rischio di neuropatie da intrappolamento, in particolare la sindrome del tunnel carpale (STC).

L’osteoartropatia da vibranti:

Artrosi dei polsi e di artrosi ed osteofitosi dei gomiti in minatori, cavatori, lavoratori edili e operatori dell’industria metalmeccanica e metallurgica esposti a vibrazioni di bassa frequenza e elevata ampiezza generate da utensili a movimento percussorio e percussorio-rotatorio quali: martelli perforatori, martelli da sbancamento, scalpelli e rivettatrici ad alimentazione pneumatica. Al contrario, non è stato rilevato un aumentato rischio per tali lesioni artrosiche nei lavoratori esposti a vibrazioni di media-alta frequenza prodotte da smerigliatrici o motoseghe.

 

L’angiopatia da vibranti

I disturbi vascolari da vibrazioni mano-braccio sono rappresentati da episodi di vasospasmo digitale, classificati, sotto il profilo nosologico, come fenomeno di Raynaud secondario.

Altre possibili patologie da vibranti

Disturbi a carico delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei tessuti molli del distretto cervicobrachiale e degli arti superiori nei lavoratori esposti a vibrazioni mano-braccio. Tali disturbi sono stati definiti nel loro insieme come Cumulative Trauma Disorders.
Il NIOSH, nella sua revisione della letteratura epidemiologica, ha valutato come dotata di una sufficiente evidenza l’associazione tra sindrome del tunnel carpale e lavoro con utensili vibranti, mentre tale evidenza sembra insufficiente per le patologie del distretto cervico-brachiale.

Infine, i risultati di alcuni studi epidemiologici sembrano indicare che l’esposizione occupazionale a vibrazioni mano-braccio può determinare un incremento del rischio di ipoacusia da trauma acustico cronico e l’insorgenza di disturbi a carico del sistema nervoso centrale.

B)EFFETTI DELLE VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO

L’esposizione occupazionale ad elevati livelli di vibrazioni trasmesse a tutto il corpo da macchine e/o veicoli industriali, agricoli, di trasporto pubblico o militari è associata ad un aumentato rischio di insorgenza di disturbi e lesioni a carico del rachide lombare.

In alcuni studi è stato anche segnalato che l’esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero può causare alterazioni del distretto cervico-brachiale, dell’apparato gastroenterico, del sistema venoso periferico, dell’apparato riproduttivo femminile, ed infine del sistema cocleo-vestibolare. Tuttavia ad oggi il collegamento tra queste patologie e le vibrazioni è ancora debole.

Tra le Patologie del rachide lombare a cui vanno incontro conducenti di veicoli industriali e di mezzi di trasporto troviamo:
lombalgie e lombosciatalgie,
alterazioni degenerative della colonna vertebrale (spondiloartrosi, spondilosi, osteocondrosi intervertebrale)
discopatie e ernie discali lombari e/o lombosacrali
Vi è una sufficiente evidenza epidemiologica che il rischio di insorgenza di patologie del rachide lombare aumenta con l’aumentare della durata e dell’intensità dell’esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero.

Ambienti di lavoro con rischio vibrazioni

A)Sorgenti di rischio di esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio.

B)Sorgenti di rischio di esposizione a vibrazioni del corpo intero.

Tutela del lavoratore

A fronte dei rischi presentati sopra vige l’obbligo di valutare il rischio vibrazioni e di attuare le appropriate misure di prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria, stabilito in generale per tutti i fattori di rischio dal D.Lgs.81/2008 TITOLO VIII – AGENTI FISICI.

Valutazione del rischio vibrazioni

D.Lgs. 81/2008 Articolo 202 – Valutazione dei rischi

Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.

Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.

Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

b) i valori limite di esposizione e i valori d’azione specificati nell’articolo 201;

c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;

d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;

e) le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro;

f) l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;

g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;

h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;

i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

Giustificazione

Il comma 3 dell’art.181 prevede quanto segue: ‘la valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata’.

Per la valutazione del rischio di esposizione alle vibrazioni meccaniche il decreto legislativo “obbliga il datore di lavoro ad eseguire misurazioni strumentali in proprio soltanto nei casi in cui non siano disponibili presso banche dati accreditate informazioni relative ai livelli di vibrazione”.

Infatti non potranno essere utilizzati i dati forniti dal costruttore e le metodiche semplificate di stima del rischio descritte se:

– “il macchinario non è usato in maniera conforme a quanto indicato dal costruttore;

– il macchinario non è in buone condizioni di manutenzione;

– il macchinario è usato in condizioni operative particolari e differenti da quelle indicate dal costruttore in sede di certificazione;

– il macchinario non è uguale a quello indicato in banca dati (differente marca – modello)”.

Ed è “altamente sconsigliato utilizzare i dati misurati in campo riportati nella Banca Dati qualora:

– il macchinario non è usato nelle condizioni operative indicate nella scheda descrittiva delle condizioni di misura della Banca Dati;

– il macchinario non è in buone condizioni di manutenzione;

– il macchinario non è uguale a quello indicato in banca dati (differente marca – modello);

– nel caso di esposizione al corpo intero: differenti caratteristiche del fondo stradale, velocità di guida, tipologia di sedili montati possono incidere sui livelli di esposizione prodotti da macchinari – anche se dello stesso tipo”.

E, in generale, in tutti i casi in cui è ipotizzabile che l’impiego della Banca Dati “possa portare ad una sottostima del rischio – soprattutto in relazione alle misure di tutela da mettere in atto per i lavoratori – sarà necessario ricorrere a misurazione diretta dell’esposizione a vibrazione nelle effettive condizioni di impiego dei macchinari”.

Le soglie per l’azione:

A) Livelli di rischio per l’esposizione a vibrazioni manobraccio fissati dalla Proposta di Direttiva UE sugli Agenti Fisici 94/C230/03

La nuova stesura della proposta di direttiva europea sugli agenti fisici, pur presentando significative differenze rispetto alla precedente, mantiene il valore di azione di 2,5 m/s2 e il valore limite di 5 m/s2 .

Qualora risulti superato il livello di esposizione giornaliera A(8) di 2.5 m/s2 dovranno essere attuate le misure di tutela indicate nel paragrafo (Vedi Misure di prevenzione e protezione dal rischio vibrazioni).

B)Livelli di rischio per l’esposizione a vibrazioni al corpo intero fissati dalla Proposta di Direttiva UE sugli Agenti Fisici 94/C230/03.

In attesa della emanazione della Direttiva europea, nell’ambito di queste Linee Guida, si consiglia quindi l’adozione del valore di A(8) = 0.9 m/s2 come valore limite di esposizione ai fini della prevenzione del rischio da esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo.

Qualora risulti superato il livello di esposizione di A(8) = 0.9 m/s2 dovranno essere attuate le misure di tutela indicate nel paragrafo (Vedi Misure di prevenzione e protezione dal rischio vibrazioni).

Formazione, informazione, addestramento

L’informazione e la formazione specifica sulle corrette procedure di lavoro ai fini della prevenzione e riduzione del rischio da esposizione a vibrazioni mano-braccio include:

− corrette modalità di prensione e di impugnatura degli utensili;

− impiego dei guanti durante le operazioni che espongono a vibrazioni;

− adozione di procedure di lavoro idonee al riscaldamento delle mani prima e durante il turno di lavoro;

− incremento di rischio da danni da vibrazioni dovuto al fumo;

− esercizi e massaggi alle mani da effettuare durante le pause di lavoro.

L’informazione e la formazione specifica sulle corrette procedure di lavoro ai fini della prevenzione e riduzione del rischio da esposizione a vibrazioni corpo intero include:

# Metodi corretti di guida al fine di ridurre le vibrazioni: ad es. necessità di evitare alte velocità in particolare su strade accidentate;

# Posture di guida e corretta regolazione del sedile;

# Ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna;

# Come prevenire il mal di schiena.

Misure di prevenzione e protezione dal rischio vibrazioni

Mano-bracciosuperato il livello di esposizione giornaliera A(8) di 2.5 m/s2 le misure da intraprendere sono:

! Adozione di sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre al minimo la forza di prensione o spinta da applicare all’utensile.

! Sostituzione dei macchinari che producono elevati livelli di vibrazioni con macchinari che espongano a minori livelli di vibrazioni. Essa è assolutamente prioritaria qualora risulti A(8) > 5 m/s2 (es. sostituzione di martelli perforatori di tipo tradizionale con perforatori dotati di sistemi antireattivi).

! Effettuazione di manutenzione regolare e periodica degli utensili.

! Adozione di cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazioni a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazioni.

! Impiego di DPI (guanti antivibranti).

! Informazione sul rischio da esposizione a vibrazioni e formazione specifica sulle corrette procedure di lavoro ai fini della prevenzione e riduzione del rischio da esposizione a vibrazioni mano-braccio. (Vedi paragrafo Formazione, informazione, addestramento)

! Effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici da parte del medico competente.

Corpo interosuperato il livello di esposizione di A(8) = 0.9 m/s2 dovranno essere attuate le misure di tutela:

− Programma di organizzazione tecnica e/o di lavoro con le misure destinate a ridurre l’esposizione. Tra tali misure prioritaria importanza rivestono:

• pianificare una regolare manutenzione dei macchinari, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi;

• identificare le condizioni operative o i veicoli che espongono ai più alti livelli di vibrazioni ed organizzare laddove possibile turni di lavoro tra operatori e conducenti idonei a ridurre le esposizioni individuali;

• pianificare laddove possibile i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentati; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale.

− Pianificazione di una politica aziendale di aggiornamento del parco macchine, che privilegi l’acquisto di macchinari a basso livello di vibrazioni e rispondenti a criteri generali di ergonomia del posto di guida.

− Sorveglianza sanitaria con esami di routine.

− Informazione dei lavoratori potenzialmente esposti a tali livelli e formazione ai fini dell’applicazione di idonee misure di tutela. (Vedi paragrafo Formazione, informazione, addestramento)

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