Cos’è cambiato con la nuova normativa antincendio? Andiamo ad analizzare i tre nuovi decreti.
Il decreto ministeriale 10 marzo 1998 ha rappresentato per oltre 20 anni l’atto normativo di riferimento in ambito prevenzione incendi.
Con il passare del tempo, si è reso necessario allinearne i contenuti al nuovo corso tramite l’adozione di una metodologia progettuale basata sull’approccio prestazionale.
A questo scopo, sono stati emanati tre provvedimenti:
- D.M. 1 settembre 2021 in vigore dal 25 settembre 2022 (“Controlli”): Identifica i metodi di controllo e di manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.
- D.M. 2 settembre 2021 in vigore dal 4 ottobre 2022 (“Gestione sicurezza antincendio”): Definisce i criteri per la gestione delle emergenze e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
- D.M. 3 settembre 2021 in vigore dal 29 ottobre 2022 (“Minicodice”): Abroga definitivamente il decreto 10 marzo 1998 in tutte le sue parti: identifica le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora si verifichi e le misure precauzionali.
La scelta di tre decreti distinti deriva, da un lato, dalla vastità della tematica e, dall’altro, dalla volontà del legislatore di semplificarne la lettura e le modalità applicative da parte degli utilizzatori, facilitandone la gestione in previsione di aggiornamenti futuri.
La collaborazione tra INAIL e Vigili del Fuoco per diffondere la cultura della prevenzione incendi
Questa collaborazione è destinata a intensificarsi proprio grazie all’entrata in vigore dell’ultima versione del “Codice di prevenzione incendi” e all’emanazione dei tre decreti precedentemente citati. L’introduzione di questa nuova normativa, infatti, comporterà la rielaborazione della valutazione del rischio incendio e l’adozione di misure conseguenti oltre alla formazione di tutte le figure coinvolte nella gestione di questi rischi.