Negli anni il numero delle donne presente negli ambienti di lavoro è aumentato; il tasso di occupazione sale al 49,2% (Istat febbraio 2018). Questo fenomeno ha portato ad un incremento delle ricerche in campo epidemiologico che hanno permesso di riconoscere e studiare quei fattori di rischio presenti in diverse attività lavorative e che potrebbero avere effetti negativi sulla salute delle lavoratrici e/o dei loro bambini.

Premessa

La tutela delle lavoratrici madri è normata dal D.Lgs. 151/2001 e D.Lgs. 81/08.

Il testo unico D.Lgs. 151/2001 disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonchè il sostegno economico alla maternità e alla èaternità.

Il Capo II del D.Lgs. 151/2001 stabilisce le modalità operative al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice durante il periodo di gravidenza e fino a 7 mesi di età del figlio, definendo altresì ruoli e competenze di 3 soggetti fondamentali:

Lavoratrice
È oggetto della tutela.

Per condizioni di rischio lavorativo deve informare il Datore di Lavoro del proprio stato di gravidanza, al fine  dell’attivazione delle misure di tutela conseguenti ed ottenere i diritti previsti dalla Legge.

Per la presenza di gravi complicanze della gestazione, ovvero di pre-esistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, può presentare istanza al Distretto Socio Sanitario territorialmente competente.

Datore di lavoro

È responsabil edella tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice.

Ha obbligo di valutare preventivamente i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, tenendo conto anche della possibile presenza di lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento. (Approfondiamo in seguito)

Servizio Ispettivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro

È informato sui provvedimenti di cambio mansione adottati dal Datore di Lavoro in situazione di lavori vietati o comunque ritenuti pregiudizievoli, in base alla valutazione dei rischi, per la sicurezza e salute della lavoratrice.

Rischi e sorgenti di rischio per la salute riproduttiva

La gravidanza è una fase delicatissima perché nel totale divenire del nuovo essere questo è esposto, soprattutto nei primi tre-quattro mesi di vita intrauterina, a possibili danni da parte di un gran numero di agenti chimici, fisici e biologici. Riportiamo nel seguito i principali fattori di rischio correlati agli effetti sulla salute riproduttiva pubblicati dall’INAIL.

Tutela del lavoratore

Il datore di lavoro deve in collaborazione con il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) consultato il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (RLS), identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l’allattamento. Inoltre deve, integrare il Documento di valutazione dei rischi (DVR) (art. 28 d.lgs. 81/2008) con l’analisi e l’identificazione delle operazioni vietate o incompatibili di cui agli Allegati A, B, C del D.Lgs. 151/2001.

In particolare:

Allegato A
(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI
E INSALUBRI DI CUI ALL’ART. 7

Il divieto di cui all’art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi, nonche’ alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) i lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per piu’ di meta’ dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l’uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Allegato B
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ART. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all’art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e’ sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all’art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ART. 11

A. Agenti.
1. Agenti fisici, allorche’ vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all’interno sia all’esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all’attivita’ svolta dalle lavoratrici di cui all’art. 1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche’ non figurino ancora nell’allegato II.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche’ non figurino ancora nell’allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purche’ non figurino ancora nell’allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi.
Processi industriali che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
C. Condizioni di lavoro.
Lavori sotterranei di carattere minerario.

Di seguito un esempio di valutazione del rischio per le lavoratrici madri:

Formazione, informazione, addestramento

Di grande importanza risulta essere la ricerca e lo sforzo maggiore nell’ambito della formazione/informazione che trasmette alle lavoratrici una reale percezione del problema dei rischi lavorativi, che nella maggior parte dei casi risultano sovra o sottostimati: ‘la comunicazione del rischio è parte integrante della gestione del rischio stesso’.

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Misure di prevenzione e protezione

Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinche’ l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata:

  • modifica delle condizioni di lavoro e/o dell’orario di lavoro;
  • spostamento delle lavoratrici ad altra mansione non a rischio; e ove non possibile, deve fare richiesta agli Enti competenti di interdizione anticipata dal lavoro.

Informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione dei rischi e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena venga a conoscenza.

La comunicazione al Datore di Lavoro

Come già accennato in precedenza, la tutela delle lavoratrici madri parte dal presupposto che la lavoratrice informi il datore di lavoro circa il proprio stato di gravidanza. Senza tale informazione, visto che correttamente è vietata la visita medica da parte del DL per l’accertamento dello stato di gravidanza, non possono essere avviate le attività di valutazione dei rischi sulla lavoratrice e la mansione che essa svolge.

La comunicazione dello stato di gravidanza della donna lavoratrice è un obbligo del medico curante. Così come tutti gli adempimenti fino ad ora a carico: certificato di gravidanza con annessa data presunta del parto, la certificazione relativa alla nascita del bambino e nel caso, quella di interruzione di gravidanza, dovranno essere trasmesse telematicamento dal medico.

Il certificato medico di gravidanza sopra citato dovrà essere inviato all’INPS esclusivamente in via telematica direttamente dal medico del SSN o con esso convenzionato.
Tali disposizioni non apportano  alcuna modifica all’obbligo, per la lavoratrice, di consegnare al proprio DL:
  • Entro due mesi antecedenti la data presunta del parto, il certificato medico indicante tale data (art.21, comme 1, D.Lgs. 151/2011).
  • Entro i 30 giorni successivi al parto, il certificato di nascita del figlio ovvero la dischiarazione sostitutiva(art. 21, comma 2, D.Lgs. 151/2011).

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