Nella sentenza n. 22246 del 29 maggio 2014 della Cassazione penale, si desume che Preposto cd. “di diritto” è il soggetto che svolge le funzioni tipiche delineate dall’art. 2 lett.e) d.lgs. n.81/08 sulla base di uno specifico incarico e di specifiche direttive ricevute dal datore di lavoro. Preposto “di fatto” è invece colui che, senza alcuna preliminare investitura da parte del datore di lavoro, espleta concretamente i poteri tipici del preposto, assumendo conseguentemente, in ragione del principio di effettività codificato dall’art. 299 del D.Lgs. n. 81/08, la correlata posizione di garanzia.
Il dirigente dal punto di vista del diritto penale del lavoro, non è necessariamente colui che opera in base ad un contratto di lavoro subordinato con qualifica del dirigente, ma è colui che, anche di fatto, svolge compiti prevenzionistici del tutto assimilabili a quelli settanti, in senso proprio, ad un soggetto che ha il contratto di dirigente. (*)
Risulta quindi necessario individuare, sempre, in ogni struttura aziendale la presenza di “Dirigenti e Preposti di fatto”, per I quali occorrerà seguire una formale nomina/delega (obbligo non previsto e non sanzionato) e relativa formazione (obbligo previsto e sanzionato) come si illustrato nella figura 1.
** La responsabilità non trova la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega. (Cass. Pen. Se. IV, sen. N. 43853/2017 del 22.09.2017)
*** Sono fatti salvi gli aspetti contrattuali del rapporto di lavor correlati.
D.Lgs. 81/2008, Titolo XII, Art. 299
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b),d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto I poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
La formazione Preposto
La formazione del preposto, così come definito dall’art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per I lavoratori, così come prevista dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/08, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.
La formazione Dirigenti
La formazione del dirigente, così coem definito dall’art 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti dall’art. 18 sostituisce integralemente quelle prevista per I lavoratori ed è strutturata in quattro moduli.
La durata minima della formazione per I dirigenti è di 6 ore!
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