Negli ambienti di lavoro è facile trovare delle scaffalature metalliche utilizzate per lo stoccaggio di merci e prodotti. Spesso, però, alle scaffalature non viene dato il giusto peso nell’ottica della valutazione dei rischi presenti in azienda. Questo espone i lavoratori a diversi pericoli, tra cui lo schiacciamento in seguito al ribaltamento della scaffalatura, la caduta di materiali dall’alto, ecc. 

È pertanto necessario che il datore di lavoro valuti nella maniera corretta i rischi legati alla presenza di scaffalature e rispetti alcuni obblighi. Nel seguito sono riassunti alcuni aspetti, che non possono essere considerati esaustivi ma delineano un quadro di massima dei diversi casi o situazioni che si possono presentare e che vanno poi approfonditi caso per caso.

Prima di entrare nel merito degli obblighi relativi alle scaffalature, occorre precisare che esistono tantissime tipologie di scaffalature riscontrabili negli ambienti di lavoro. La Commissione per gli interpelli (in particolare nell’interpello n.16/2013 del 20/12/2013), prendendo spunto dalla “Guida alla sicurezza delle scaffalature e dei soppalchi” edita dall’ACAI, ha classificato le scaffalature in:

  • scaffalature leggere (scaffalature da negozio o commerciali, scaffalature da archivio, scaffalature da magazzino);
  • scaffalature medie e pesanti (cantilever, drive in, drive trough, portapallet);
  • scaffalature molto pesanti (magazzini portacoils, portalamiere con portata per piano – ogni livello di ciascuna luce – da 5t a 20t);
  • magazzini dinamici a gravità (magazzini dinamici pesanti con rulli in acciaio per pallet, magazzini dinamici leggeri con rulli in materiale plastico per scatole, contenitori ecc.);
  • magazzini ed archivi automatizzati (magazzini per capi appesi o stesi, magazzini o archivi rotanti verticali, magazzini o archivi rotanti orizzontali, magazzini traslanti verticali, magazzini con trasloelevatore);
  • archivi e magazzini mobili o compattabili (compattabili leggeri, compattabili pesanti); – scaffalature autoportanti (veri e proprio edifici che sorreggono il tetto di copertura dell’edificio);
  • scaffalature leggere con passerelle multipiano (dotate di passerelle utilizzate per il passaggio di lavoratori)”.

Montaggio – Applicazione del Titolo IV – Capo I (Cantieri temporanei o mobili)

Per capire se il Titolo IV è applicabile alle scaffalature nella fase di montaggio/smontaggio occorre tenere in considerazione due aspetti:

  1. contesto nel quale la scaffalatura deve essere montata;
  2. tipologia della scaffalatura.

In relazione al punto a) si dovrà quindi valutare la necessità che il montaggio/smontaggio della scaffalatura metallica richieda l’installazione di un cantiere. Al riguardo costituiscono parametro di riferimento elementi quali recinzioni, accessi, viabilità dedicata all’installazione, zone deposito materiale, linee elettriche aeree, ecc.

In relazione al punto b) si dovrà fare attenzione alla circostanza che la scaffalatura sia riconducibile a lavori di costruzione … di opere ,fisse, permanenti o temporanee, … in metallo e non consista nel mero assemblaggio di una attrezzatura ovvero di elementi di arredo. Questa valutazione non può prescindere dall’analisi dello specifico progetto di ciascuna scaffalatura.

In relazione al punto b) sono anche suggeriti alcuni criteri che possono indirizzare le scelte operate dai committenti:

  • le scaffalature leggere “sono da considerare in generale degli elementi di arredo, e pertanto da escludere dal campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 in quanto il loro montaggio/smontaggio è palesemente non rientrante nella definizione di cantiere temporaneo o mobile”;
  • il montaggio/smontaggio delle scaffalature medie e pesanti e delle scaffalature molto pesanti “potrebbe rientrare nella definizione di cantiere temporaneo o mobile, in quanto si tratta di costruzioni ottenute per assemblaggio di elementi metallici prefabbricati”;
  • magazzini dinamici a gravità sono “assimilabili a macchine funzionanti grazie alla forza di gravità, o addirittura sono delle macchine se alimentati a motore. Pertanto, per loro stessa natura, il loro montaggio/smontaggio non rientra nella definizione di cantiere temporaneo o mobile”
  • magazzini ed archivi automatizzati sono generalmente “costruzioni complesse, spesso dotate di macchine di vario genere (ad esempio trasloelevatori), le cui caratteristiche sembrano avvicinarne fortemente il montaggio ai lavori di costruzione … di opere fisse, permanenti o temporanee, … in metallo. L’articolazione dei lavori di montaggio/smontaggio potrebbe perciò rientrare nella definizione di cantiere temporaneo o mobile, in quanto si tratta di costruzioni ottenute per assemblaggio di elementi metallici prefabbricati”;
  • gli archivi e magazzini mobili o compattabili, caratterizzati da funzionalità e costruttività proprie dell’ingegneria meccanica, presentano modalità di montaggio/smontaggio che per loro stessa natura non rientrano nei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X al D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto in questo caso il relativo montaggio/smontaggio non rientra nel campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008;
  • le scaffalature autoportanti e le scaffalature leggere con passerelle multipiano, “edifici in tutto e per tutto, rientrano pacificamente nel campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008”.

Scaffalature: sono considerate come attrezzature di lavoro?

Sempre secondo l’interpello n.16/2013 del 20/12/2013, le scaffalature metalliche non vengono considerate come attrezzature di lavoro a meno che non rientrino nella definizione di “macchine” ai sensi del D.lgs. 17/2010. Il punto a) del comma 2 dell’art. 2 del D.lgs. 17/2010 definisce come macchina:

  • insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata;
  • insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
  • insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
  • insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
  • insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.

Vengono considerate come attrezzature di lavoro, quindi, le scaffalature “automatizzate”, mentre quelle “non automatizzate” vengono annoverate semplicemente come arredi dei luoghi di lavoro.

Le scaffalature “non automatizzate”, in quanto considerate come arredi, devono rispettare le indicazioni dell’allegato IV del D.lgs. 81/2008, in particolare:

  • devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo di impiego e alle caratteristiche ambientali (p.to 1.1.1 dell’All.IV);
  • devono avere, su una parete o in un altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo ammissibile per unità di superficie, espresso in kg/m2 (p.to 1.1.3 dell’All.IV);
  • i carichi (depositati sulla scaffalatura) non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente (p.to 1.1.4 dell’All.IV).

Le scaffalature “automatizzate”, invece, devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (art.70, comma 1, D.lgs. 81/08). Inoltre devono essere installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso, devono essere oggetto di idonea manutenzione in modo da garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, devono essere corredate da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione e deve essere tenuto e aggiornato il registro di controllo (art. 71, comma 4).

Esistono anche delle norme tecniche di riferimento quando si parla di scaffalature metalliche che puoi consultare qui.

Per una corretta valutazione del rischio e garanzia della sicurezza sul lavoro rivolgiti al nostro team esperto!  

Iscriviti alla nostra Newsletter

Altri articoli della stessa categoria