In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda con stipula di relativo contratto, il Datore di Lavoro committente, di concerto con il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice, deve adempiere agli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, tra i quali rischi valutare i rischi da interferenze, redigendo il DUVRI.

Il DUVRI deve contenere le misure volte all’eliminazione o, ove ciò non risulti possibile, alla riduzione al minimo dei rischi nelle aree interessate dall’esecuzione dei Lavori, dei Servizi o delle Forniture, con particolare attenzione alle interferenze lavorative (rischi interferenti) tra le diverse attività.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI:

  • rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
  • rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
  • rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
  • rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;
  • rischi derivanti dalle attività svolte dall’appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell’unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione.

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.

Il DUVRI, inoltre, deve essere obbligatoriamente allegato al contratto d’appalto o d’opera, indicando anche i costi della sicurezza necessari per la riduzione o eliminazione dei rischi interferenti.

Il DUVRI è un documento dinamico, che va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture e che va condiviso puntualmente con tutti gli attori coinvolti nell’appalto, anche attraverso momenti di incontro (riunioni di coordinamento) e, se necessario, di formazione dei lavoratori interessati. E’ lecito che il DUVRI prenda spunto dai diversi DVR delle singole aziende, ma non tutto il DVR deve essere integrato all’interno di un DUVRI, ma solo ed esclusivamente quelle attività che apportino rischi interferenziali all’interno del progetto specifico.

Tra i principali documenti che il committente deve richiedere all’impresa appaltatrice per effettuare la verifica tecnico-professionale e quindi necessari per la redazione del DUVRI vi sono i seguenti (elenco non esaustivo):

  • Visura camerale CCIAA
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
  • Autocertificazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale
  • DVR
  • Attestati di formazione e giudizi di idoneità del personale operante durante l’appalto
  • Elenco delle macchine/attrezzature che verranno impiegate nell’appalto
  • Dichiarazione di non aver subito provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale
  • Possesso di eventuale certificazione OHSAS 18001 / ISO 45001

L’obbligo di redazione del DUVRI è applicabile nei seguenti casi:

  • Appalti di durata superiore a due giorni o superiore a cinque uomini-giorno
  • Tutti gli appalti in cui vi siano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico.

Anche se le attività in appalto non dovessero rientrare nei casi di sui sopra, resta sempre e comunque l’obbligo in capo al Datore di Lavoro dell’impresa committente di effettuare la verifica tecnico professionale ai sensi dell’Art. 26 del D.Lgs. 81/08, promuovendo la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza del committente che dell’appaltatore.

Non è obbligatoria la redazione del DUVRI per la mera fornitura di servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature (comma 3 bis, art. 26 del D.Lgs. 81/08).

Le sanzioni applicabili al Datore di Lavoro per inadempienza all’art. 26 del Testo Unico e quindi alla mancata redazione del DUVRI sono di tipo amministrativo con ammenda da 2.500 a 6.400 euro e penale con arresto da 3 a 6 mesi.

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