Il lavoro al videoterminale pone dei rischi per la salute dei lavoratori, che dipendono non solo dal videoterminale stesso ma da tutto ciò che costituisce l’ambiente in cui il lavoratore si trova. I rischi legati al vero e proprio Vdt sono dipendenti dalle sue componenti (schermo, tastiera, mouse, altre periferiche) oltre che dalle caratteristiche dei software installati, mentre l’ambiente comprende la postazione di lavoro (essenzialmente scrivania e seduta) e quanto c’è intorno (luce ambientale, microclima, spazi di lavoro e di movimento, ambiente sonoro, ecc.).
Definizione Videoterminale
I videoterminali (Vdt) costituiscono oggi un elemento essenziale in quasi tutti gli ambienti lavorativi, siano essi uffici, dove il videoterminale è adesso lo strumento fondamentale di lavoro, che ambienti produttivi, dove in molti casi i videoterminali entrano con funzioni di controllo (postazioni di comando, gestione dei quantitativi e dei flussi, controllo dell’organizzazione, ecc.) o per attività di progettazione.
Il rischio dovuto al Vdt è uno dei fattori considerati nella legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, che pone la sua valutazione tra gli obblighi del datore di lavoro, come per tutti gli altri rischi presenti nell’ambiente lavorativo.
Rischi a breve e lungo termine
- affaticamento visivo
- disturbi muscolo scheletrici
- stress
Andiamoli ad approfondire.
1. La vista e gli occhi
Le cause dei disturbi agli occhi possono essere:
- la luminosità sia dello schermo che dell’ambiente, e la disposizione delle fonti luminose;
- la necessità di concentrare lo sguardo su un punto vicino (schermo, tastiera, fogli);
- la necessità di spostare lo sguardo per seguire quanto appare sullo schermo o per guardare la tastiera o per leggere documenti cartacei durante l’attività al VDT.
In generale, i sintomi di affaticamento visivo possono essere:
- bruciore agli occhi;
- Fastidio alla luce (Fotofobia)
- Visione sfuocata
- Stanchezza
- Lacrimazione
- Secchezza
A volte alcuni di questi sintomi si trovano associati, costituendo la sindrome da Astenopia. I problemi agli occhi possono successivamente costituire la causa di altri disturbi, sia generali (mal di testa, affaticamento generalizzato) o specifici per alcuni distretti del sistema muscoloscheletrico (sindrome tensiva del collo, dolori cervicali, ecc. ).
In casi particolari è stato segnalato che l’elettricità statica dello schermo attira polvere e sporco, che possono causare irritazioni aglio occhi e sintomi allergici in soggetti sensibili.
2. La colonna vertebrale e il sistema muscoloscheletrico
Il fatto di mantenere una posizione fissa davanti al videoterminale durante il lavoro può comportare rischi per il sistema muscolo scheletrico a causa delle posizioni assunte e mantenute per tempi prolungati, e dei movimenti che vengono compiuti.
In particolare è necessario prestare attenzione:
- all’altezza e posizione dello schermo rispetto agli occhi, che può causare disturbi alla colonna cervicale;
- alla posizione delle mani sulla tastiera e durante l’uso del mouse, da cui possono derivare disturbi da sovraccarico biomeccanico a livello delle mani, dei polsi o delle spalle. Questi disturbi possono riguardare sia i tendini che i muscoli che i nervi;
- all’altezza del sedile rispetto al piano di lavoro e in generale rispetto all’altezza della persona, che se non adeguata può portare a disturbi soprattutto a carico della colonna vertebrale, ma anche per gambe, collo, spalle e braccia;
- alla posizione assunta dal corpo durante il lavoro, e nello svolgimento delle diverse attività, in particolare riguardo alla posizione della colonna vertebrale e delle braccia, ma anche per quanto riguarda le gambe e l’appoggio dei piedi per evitare uno stress dei tendini del ginocchio e dell’anca o problemi circolatori;
- alla disposizione delle varie componenti necessarie all’attività, sia in generale che rispetto l’una all’altra, in particolare la posizione di schermo, tastiera e eventuali documenti, e di periferiche e accessori come stampanti e telefono: tutte questi elementi devono essere disposti in modo che non siano richiesti movimenti continui o l’assunzione di posture incongrue.
3. Stress mentale
La presenza di affaticamento mentale danneggia l’efficienza generale nello svolgimento dell’attività, ma anche comporta un peggioramento di tutti gli eventuali disturbi presenti, sia a carico del sistema muscoloscheletrico (tensione delle spalle, contrazione dei muscoli addominali, ecc.) sia del sistema visivo (perdita di attenzione, difficoltà di mettere a fuoco, sonnolenza o irritabilità, ecc.).
Lo stress connesso al lavoro, che nel caso dei videoterminali in genere richiede un notevole e continuo impegno mentale, può rappresentare inoltre un rischio generale per la salute, in particolare a causa dell’impatto sul sistema cardiocircolatorio, dove si possono registrare aumenti di pressione o di frequenza cardiaca.
Ambienti di lavoro con rischio VDT : sorgenti di rischio
Le attività al Videoterminale possono essere molto diversificate. Nella maggior parte dei casi si tratta di attività di ufficio, con caratteristiche abbastanza simili, che riguardano principalmente l’immissione di dati, la videoscrittura, il calcolo e l’analisi di informazioni; queste attività vengono svolte con modalità simili e comportano simili caratteristiche delle postazioni.
Esistono comunque anche molte altre attività al Vdt che possono richiedere una particolare organizzazione della postazione, come ad esempio negli uffici aperti al pubblico, o le postazioni per attività specializzate.
I lavoratori addetti a VDT sono (Art. 173) tutti i lavoratori che utilizzano un VDT in modo sistematico e abituale, per venti ore settimanali, dedotte le pause obbligatorie di 15 minuti ogni due ore di attività. Utilizzo sistematico e abituale vuol dire che l’uso del VDT è una parte necessaria e costante dell’attività lavorativa, e quindi non un uso saltuario, occasionale, per tempi ridotti.
- caratteristiche della postazione di lavoro (caratteristiche del piano di lavoro, della seduta, disposizione dei materiali, ecc.);
- caratteristiche del Vdt vero e proprio (caratteristiche dello schermo e delle periferiche);
- caratteristiche dell’ambiente in cui si trova la postazione di lavoro (illuminazione, microclima, rumore, ecc.);
Tutela del lavoratore
Il DLgs 81/08, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, considera il lavoro al Videoterminale un’attività che comporta possibili rischi per i lavoratori, e per la quale quindi è obbligatorio effettuare la valutazione dei rischi e l’attuazione di interventi volti a proteggere la salute e sicurezza dei lavoratori.
TITOLO VII (D.Lgs 81/08) – Attrezzature munite di videoterminali
Le norme del presente titolo si applicano alle attivita’ lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali.
Valutazione del rischio Videoterminale
Devono essere analizzati in particolare (art. 174 c. 1) i rischi per la vista e per gli occhi, i problemi legati alla postura e all’affaticamento mentale, e quelli riguardanti le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
La procedura di valutazione del rischio comprende una scheda di rilevazione dell’utilizzo del VDT
Nella scheda vengono rilevate:
- le ore settimanali di utilizzo effettivo del VDT (al fine di valutare il lavoratore che utilizza il videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i). Per un numero di ore inferiore alle 20 ore si ha un uso medio o trascurabile.
- l’ergonomia delle postazioni di lavoro (in base a quanto stabilito dall’allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Il Datore di Lavoro inoltre ha l’obbligo di far osservare le misure di sicurezza indicate, e risulta punibile nel caso i posti di lavoro non siano conformi ai requisiti previsti. I requisiti che devono essere soddisfatti nell’organizzazione dei posti di lavoro sono specificati più ampiamente nell’allegato XXXIV.
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Misure di prevenzione e protezione dal rischio Videoterminali
Svolgimento quotidiano del lavoro
1 Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attivita’ mediante pause ovvero cambiamento di attivita’.
2 Le modalita’ di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3 In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4 Le modalita’ e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessita’.
5 E’ comunque esclusa la cumulabilita’ delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
6 Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7 La pausa e’ considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non e’ riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.
1 Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell’articolo 41, comma 6.
2 Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicita’ delle visite di controllo e’ biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta’; quinquennale negli altri casi.
3 Per i casi di inidoneita’ temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneita’.
4 Il lavoratore e’ sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalita’ previste all’articolo 41, comma 2, lettera c).
5 Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attivita’ svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessita’ e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
Ai fini della prevenzione è inoltre necessario:
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