Il 5 maggio 2023 è entrato ufficialmente in vigore il Decreto legge n. 48. Scopriamo insieme quali sono state le modifiche più significative!

Il Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 in materia di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n.103 del 4 maggio 2023 ed entrato in vigore il 5 maggio 2023, all’articolo 14 integra in modo significativo alcuni articoli del c.d. Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008.
Analizziamo insieme i punti salienti del DL Lavoro:

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Per la prima volta viene ufficializzato l’obbligo da parte del datore di lavoro, che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari, di provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro (modifica dell’art. 73 TUS).
Oltre a ciò, il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata e certificata in materia di salute e sicurezza, con l’obiettivo di contrastare il rilascio di attestati falsi.
L’obbligo da parte del datore di lavoro e dei dirigenti di nominare il medico competente si estende ai casi richiesti dalla valutazione dei rischi (modifica dell’art. 18 TUS).

Obblighi del medico competente

Il medico competente ha l’obbligo di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria fornita dal precedente datore di lavoro ai fini del rilascio del parere di idoneità per l’assunzione e, in caso di grave impedimento che impedisca temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto (modifica dell’art. 25 del TUS).

Impresa familiare e lavoratori autonomi

Viene estesa la diretta applicazione di tutte le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere, a partire dai ponteggi. (modifica dell’art. 21 TUS).

Attrezzature di lavoro senza operatore

Si prevede che, chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore, debba attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza. 
Oltre a ciò, dovrà essere acquisita e conservata agli atti una autocertificazione del soggetto che prende a noleggio o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati all’utilizzo (modifica dell’art. 71 TUS).

Rafforzamento dell’attività ispettiva

Sarà prevista la condivisione delle informazioni in possesso dell’INL con la Guardia di Finanza, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
La norma, inoltre, mira a potenziare l’attività ispettiva nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni e l’estensione sperimentale della tutela assicurativa

Il fondo istituito per i familiari degli studenti vittime del lavoro ha stanziato fondi pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2024.
È stata aggiunta, inoltre, una nuova disposizione sulla valutazione dei rischi per i datori di lavoro che utilizzano studenti con le modalità dell’alternanza scuola-lavoro.
Infine, la sperimentazione sulla assicurazione obbligatoria permette di dare particolare attenzione alla valutazione dei rischi lavorativi degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

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